L’articolo 168, lettera a) e l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 226, punto 5, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte all’indicazione sulla fattura dell’indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest’ultima esercita la sua attività economica.