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Giurisprudenza

Nel regime di “liquidazione dell’IVA di gruppo” le eccedenze detraibili devono essere trasferite alla controllante

13 Novembre 2017

Andrea Di Gialluca, Dottore Commercialista, Maria Adele Morelli, Ricercatrice Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC)

Cassazione Civile, Sez. V, 19 maggio 2017, n. 12642 – Pres. Piccininni, Rel. Perrino

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 12642 del 19 maggio 2017, la Suprema Corte ha affrontato il tema relativo alla corretta interpretazione delle leggi tributarie, statuendo, in particolare, un principio valevole nell’ambito del regime della “liquidazione IVA di gruppo” di cui all’art. 73, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione anteriore alle modifiche arrecate dall’art. 1, comma 63, legge n. 244 del 2007. È stato, in particolare, stabilito che, nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti all’adesione al regime in parola, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva, appunto, trasferirle alla controllante.

Una società, nel periodo d’imposta 2004, aveva utilizzato in compensazione orizzontale, a proprio esclusivo vantaggio, un credito IVA maturato nel precedente periodo d’imposta 2003, ancorché la stessa avesse optato a partire dal 2004 per la procedura di “liquidazione IVA di gruppo”. L’Amministrazione Finanziaria, ritenendo che il credito avrebbe dovuto confluire nella liquidazione operata dalla controllante dell’IVA di gruppo (e non già utilizzato individualmente dalla società facente parte del gruppo), aveva notificato alla controllata una cartella di pagamento, poi impugnata.

Nei giudizi di merito la società contribuente era risultata vittoriosa. Giunto il ricorso in Cassazione, quest’ultima, accogliendo le ragioni degli Uffici, ha chiarito che, in base alla disciplina temporalmente applicabile prevista dall’art. 73, comma, 3, d.P.R. n. 633 del 1972, le eccedenze detraibili di ciascuna società del gruppo dovevano essere trasferire alla controllante e, dunque, non potevano essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione.

Per giungere a tale conclusione, la Suprema Corte ha ripercorso la normativa relativa al regime di “liquidazione IVA di gruppo” al tempo vigente.

E’ stato, innanzitutto, ricordato che il regime di “liquidazione IVA di gruppo” è una mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti IVA delle società del gruppo e versa l’imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo (salvo chiederne il rimborso). Ed è sempre la capogruppo che può procedere alla compensazione orizzontale, ma del solo credito IVA di gruppo, che è quello emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi. Pertanto, le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta e da questa annotati nei propri registri.

In secondo luogo, la Suprema Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 542 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 (attuativo dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972), le società del gruppo dovevano trasferire alla controllante le eccedenze detraibili che, dunque, non potevano essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione.

In base a tali considerazioni, secondo la Suprema Corte, nel novero delle eccedenze considerate dal regime di liquidazione prescelto avrebbe dovuto rientrare il credito IVA risultante dalla dichiarazione della società relativa all’anno d’imposta 2003, sebbene si trattasse dell’anno antecedente a quello in cui il regime in questione era divenuto operativo (2004). Sul punto è stato, infatti, chiarito che l’espressione “eccedenza detraibile” contenuta nell’art. 73, d.P.R. 633 del 1972 possiede, sul piano letterale, un indubbio ed univoco significato nel senso del puro e semplice riferimento all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata o anche dalla stessa controllante, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, tale da non consentire all’interprete di introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo della norma, chiaramente desumibile dal suo tenore testuale (art. 12 delle preleggi).

Del resto, precisa la Corte, quando il legislatore vuole introdurre limiti temporali o oggettivi all’applicazione di un determinato regime deve intervenire esplicitamente, come avvenuto, nella stessa materia, nell’anno 2007, laddove, con legge n. 244 del 2007, ha precisato che a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008 non si dovesse tener conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente.

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