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Giurisprudenza

Stock Lending: il versamento della commissione al mutuante rappresenta un costo indeducibile

15 Maggio 2017

Cassazione Civile, Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11872

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di imposte sui redditi, l’operazione di Stock Lending, ossia di prestito di azioni che preveda a favore del mutuatario il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente o meno all’ammontare dei dividendi riscossi), realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che nell’un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, TUIR, restando il versamento della commissione costo indeducibile.

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