Quando l’Amministrazione finanziaria intende invocare, ai fini della regolare applicazione delle imposte, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, è gravata dall’onere della relativa prova, che, in qualità di soggetto terzo, può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Inoltre è evidente che, incidendo l’accordo simulatorio sulla volontà stessa dei contraenti, detta prova non può rimanere circoscritta ad elementi di rilevanza meramente oggettiva, ma deve necessariamente proiettarsi anche su dati idonei a disvelare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, riflettentisi sugli scopi perseguiti in concreto dalle parti.