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Giurisprudenza

Determinazione dell’IRAP per enti creditizi e finanziari: l’indeducibilità della svalutazione dei crediti non opera retroattivamente

20 Aprile 2017

Cecilia Bonazza

Cassazione Civile, Sez. V, 21 dicembre 2017, n. 26547

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di determinazione IRAP per gli enti creditizi e finanziari, l’indeducibilità della svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio, introdotta dal D.L. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 191 del 2004, non si applica retroattivamente. Pertanto, deve essere riconosciuto alla contribuente il diritto di dedurre dal calcolo IRAP le quote di svalutazione dei crediti già appostate in esercizi precedenti (cd. noni pregressi) il cui utilizzo era stato rinviato per effetto del combinato disposto degli art. 11 bis D.Lgs 446/97 e 106 TUIR (intangibilità della deducibilità delle quote di svalutazione già appostate ad onta del regime di indeducibilità sopravvenuta).

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26547 del 21 dicembre 2016, ha confermato, sulla scia del precedente orientamento di legittimità, che l’indeducibilità delle quote di svalutazione crediti, introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 191 del 2004, non opera retroattivamente e non incide pertanto sulla deducibilità delle quote di svalutazione già appostate (cd. noni pregressi).

La contribuente, società esercente attività finanziaria, aveva presentato istanza di rimborso in relazione alla maggiore IRAP pagata per l’esercizio 2005: la stessa, per effetto dell’eliminazione della sezione rilevante del modello IRAP (a seguito del D.L. n. 168/2004 ), non aveva potuto dare evidenza delle quote di svalutazione crediti relative agli esercizi precedenti (c.d. noni pregressi) e di competenza dell’anno 2005, versando così una maggiore IRAP. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, la contribuente proponeva ricorso, accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sent. 13 gennaio 2009. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con Sentenza 26 luglio 2010, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Sia in primo che in secondo grado, i giudici di merito hanno sostenuto l’irretroattività del regime di indeducibilità, a fini IRAP, delle rettifiche di valore dei crediti instaurato a decorrere dall’anno 2005. Pertanto, alla contribuente è stato riconosciuto il diritto di dedurre dal calcolo IRAP le quote di svalutazione dei crediti contabilizzate in esercizi precedenti, il cui utilizzo era stato rinviato per effetto del combinato disposto degli art. 11 bis D.Lgs 446/97 e 106 TUIR.

La Corte di Cassazione, richiamando il consolidato orientamento in materia (si veda Cass. 4 aprile 2012, n. 5403 e Cass. 21 gennaio 2015, n. 1111), ha riaffermato l’irretroattività delle modifiche introdotte per effetto del D.L. n. 168 del 2004. Ciò anche alla luce delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente (art. 3, L. n. 212 del 2000), che, in quanto espressione di principi generali, sono da considerarsi canoni ermeneutici delle disposizioni tributarie. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno affermato che tale indeducibilità non attinge le quote di competenza degli esercizi anteriori (cd. noni pregressi), in quanto relative a svalutazioni di crediti operati nei corrispondenti bilanci ed oggetto di una situazione giuridica ormai consolidata.

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