Le due esimenti dell’“effettivo interesse economico delle operazioni” e della “concreta esecuzione” delle stesse, di cui all’art. 110 TUIR comma 11, integrano una “presunzione relativa di fittizietà delle operazioni”; pertanto l’onere della prova per superare tale presunzione e dunque non applicare la disposizione di indeducibilità dei costi di cui al comma 10 dell’art. 110 TUIR, è invertito a carico del contribuente.