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Giurisprudenza

Presunzione di fittizietà di operazioni con fornitori residenti in paesi black list

12 Aprile 2017

Raniero Spaziani

C.T.P. Firenze, 14 marzo 2016, n. 421/3/2016

Di cosa si parla in questo articolo

Le due esimenti dell’“effettivo interesse economico delle operazioni” e della “concreta esecuzione” delle stesse, di cui all’art. 110 TUIR comma 11, integrano una “presunzione relativa di fittizietà delle operazioni”; pertanto l’onere della prova per superare tale presunzione e dunque non applicare la disposizione di indeducibilità dei costi di cui al comma 10 dell’art. 110 TUIR, è invertito a carico del contribuente.

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