La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21288 del 20 ottobre 2016, si è espressa sul tema del litisconsorzio necessario nel caso d’inscindibilità della causa tra più soggetti determinata dall’oggetto del ricorso.
In ambito tributario, il litisconsorzio necessario è disciplinato dall’art. 14 dl d.l.g.s. n. 546 del 1992, il quale stabilisce che “[…] se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi[…]” (c.d. litisconsorzio necessario iniziale).
L’oggetto del ricorso, cui fa riferimento l’art. 14 del d.l.g.s. in commento, riguarda lo specifico collegamento logico tra atto autoritativo d’imposizione e contestazione del contribuente, che consente di identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda agita. È proprio in relazione a tale domanda che va valutata l’inscindibilità dell’azione tra più soggetti
Secondo l’orientamento della Corte, l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, delle associazioni, dei soci di quest’ultime e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio – proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che, il ricorso tributario proposto anche soltanto contro un avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente anche tutti gli altri soggetti coinvolti, salvo il caso in cui si riscontrino questioni personali.
Infatti, nel caso di specie, la controversia non ha avuto a oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del d.l.gs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi dell’art. 29 dello stesso d.l.g.s.) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.