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Giurisprudenza

Legittima la motivazione “per relationem”: gli oneri del contribuente per l’annullamento dell’atto impositivo

14 Dicembre 2016

Federico Pachioli

Cassazione Civile, Sez. V, 14 ottobre 2016, n. 20776

Con la Sentenza n. 20776 del 2016, la Corte di Cassazione si sofferma sul delicato tema della motivazione per relationem di un atto impositivo.

Nella specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno definito la legittimità della motivazione per relationem nonché i contorni dell’onere della prova alla quale è chiamato il contribuente che chiede l’annullamento dell’atto corrispondente.

La Suprema Corte puntualizza che “[…] in tema di accertamento tributario per relationem, la legittimità dell’avviso postula la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell’atto richiamato, purché il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell’atto impositivo […]”.

Al contrario, i Giudici sembrano escludere l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di allegare, o anche soltanto di menzionare, quegli atti che assumono un valore narrativo rispetto alla già esaustiva motivazione illustrata nell’avviso di accertamento.

Gli Ermellini, sul tema di cui si tratta, offrono un utile spunto di riflessione anche alla luce dell’entrata in vigore dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212).

In particolare, i Giudici Supremi statuiscono che “[…] in tema di motivazione degli avvisi di accertamento l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo […]”.

In tal senso, l’onere probatorio a carico del contribuente che intende eccepire l’annullamento di un atto impositivo – perché carente nella sua motivazione – si esplicita non soltanto nella dimostrata non conoscenza degli atti ai quali l’avviso fa riferimento o generica menzione, quanto piuttosto nella prova che il contenuto di quegli stessi atti fosse indispensabile per integrare la motivazione dell’avviso di accertamento.

La Corte testualmente asserisce: “[…] Ai fini dell’annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l’atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest’ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza […]”.

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