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Giurisprudenza

Imponibilità ai fini IVA delle prestazioni di trasporto internazionale ed obblighi a carico del vettore: la Cassazione interviene sul regime impositivo delle operazioni di importazione definitiva

18 Maggio 2016

Gabriele Magrini, Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia, Sapienza Università di Roma

Cassazione Civile, Sez. V, 11 novembre 2015, n. 23034

Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene riguardo al regime impositivo ai fini IVA applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale effettuate in relazione ad operazioni di importazione definitiva di beni nel territorio comunitario.

In particolare, il contenzioso originava dalla notifica dell’amministrazione finanziaria di specifici avvisi di accertamento nei confronti di una società che prestava servizi di trasporto internazionale al fine di recuperare a tassazione l’IVA sulle prestazioni di trasporto rese su beni oggetto di cessione intracomunitaria, stante il mancato riconoscimento dell’ esenzione prevista dall’art. 50 del d.l. 331/1993, conv. l. 427/1993, nonché sui beni in importazione, considerato che non risultava che il corrispettivo dovuto a tale titolo fosse stato dichiarato in sede doganale  al momento dell’ingresso dei beni nel territorio nazionale.

Ciò premesso, in via preliminare il collegio confermava l’accertamento compiuto dalla Commissione tributaria regionale in ordine alla riferibilità ad un operatore comunitario del numero di identificazione indicato nella fattura, condizione quest’ultima per beneficiare del regime di non imponibilità dell’operazione stante la natura intracomunitaria della cessione.

Riguardo al trasporto di beni in importazione, al contrario, la Suprema Corte accoglie lo specifico motivo di impugnazione formulato dall’amministrazione finanziaria, statuendo che il trasportatore ha l’obbligo di accertarsi del trattamento doganale riservato ai beni oggetto del trasporto, considerato che nel caso in cui i beni vengono dichiarati in dogana franco confine il trasporto per la tratta nazionale è imponibile ai fini IVA.

Infatti, facendo applicazione del criterio generale della territorialità proporzionale di cui all’art. 7-sexies, lett. b), del d.p.r. n. 633 del 1972, la Corte specifica che le prestazioni di trasporto internazionali di beni risultano tassabili soltanto per quella parte del trasporto che corrisponde alla tratta nazionale, posto che per quella parte di esso che ha luogo fuori dal territorio nazionale, la prestazione è fuori dal campo di applicazione dell’imposta, difettando del requisito della territorialità. Tuttavia, quanto al regime impositivo del trasporto dei beni in importazione, il collegio riconosce che l’esenzione prevista dall’art. 9, co.1, n. 2 del d.p.r. n. 633/1972 deve bilanciarsi con il principio di territorialità proporzionale, per cui riguardo alle predette prestazioni di trasporto la non imponibilità ricorre se i relativi corrispettivi sono stati ricompresi nella dichiarazione doganale, al fine di evitare che i relativi importi vengano sottoposti ad un doppia tassazione.

Conseguentemente, il vettore che intenda fruire del regime di non imponibilità di cui all’art. 9, co. 1, n. 2 del d.p.r. n. 633 del 1972, sarà tenuto a provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo ed in particolare la ricorrenza nella specie, quanto alle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione, che il relativo corrispettivo sia già stato ricompreso nella dichiarazione doganale e già tassato ai sensi dell’art. 69, co. 1, d.p.r. n. 63371972.

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