Con ordinanza del 4 febbraio 2016, C-194/15, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui gli articoli 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, nel caso di specie quella italiana , in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in un altro Stato membro, percepisce da tale società dividendi tassati in entrambi gli Stati membri, non si ponga rimedio alla doppia imposizione, nello Stato membro di residenza dell’azionista, mediante l’imputazione di un credito d’imposta almeno pari all’importo dell’imposta versata nello Stato membro della fonte di tali dividendi.