Con la sentenza in commento la Suprema Corte è tornata ad approfondire la vicenda relativa all’individuazione della disciplina applicabile in tema di termine decadenziale per la riscossione dei crediti tributari dovuti in forza di liquidazione effettuata dal contribuente in dichiarazione IVA.
In specie, la controversia concerne l’interpretazione dei commi 5 bis e 5 ter dell’art. 1 del D.L. 106/2005 con cui il legislatore aveva inteso superare – a seguito di declaratorie di illegittimità del Giudice delle Leggi – il previgente regime normativo in tema di riscossione a mezzo ruolo nell’ipotesi di riscossione di imposte liquidate in base a dichiarazione.
Con la normativa appena menzionata si intendeva, in altre parole, superare il previgente sistema normativo, che lasciava il contribuente indefinitivamente esposto all’azione esecutiva dell’Erario, introducendo l’obbligo di determinare con certezza il termine – a pena di decadenza – entro il quale la pretesa erariale avrebbe dovuto essere resa nota al contribuente.
In tale contesto, la sentenza in esame, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di riscossione a mezzo ruolo, ha affermato il seguente principio di diritto:
“Atteso che l’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1978 prevede per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia iva il termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ad ugual durata massima sembra doversi necessariamente ragguagliare, in via di interpretazione costituzionalmente orientata ed aderente ai moniti del giudice delle leggi, il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui all’art. 1, comma 5 bis, lett. c), del d.l. n. 106 del 2005 (convertito in L. n. 156 del 2005), se applicato alla riscossione di iva liquidata in base alla dichiarazione del contribuente”.