Con sentenza n. 14202 dell’08 luglio 2015 la Cassazione ha ritenuto assoggettabile al regime di esenzione IVA previsto dall’art. 6 comma 10 della Legge n.133 del 1999, la prestazione resa dal personale distaccato da una società del gruppo bancario in favore di altra società del medesimo gruppo, ovvero da consorzi in favore delle consorziate, funzionale alla fornitura del servizio in outsourcing del sistema informatico e del CED.