Con sentenza del 09 ottobre 2015 n. 20266 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante escusso da creditore garantito è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere coi-rispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto.