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Giurisprudenza

Sezioni Unite: ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento non validamente notificata

5 Ottobre 2015

Cassazione Civile, Sez. Un., 02 ottobre 2015, n. 19704

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 19704 del 02 ottobre 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a risoluzione di contrasto, hanno dichiarato ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove, a causa del difetto della sua notifica, il contribuente sia venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo attraverso l’estratto rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.

Di seguito il principio espressamente enunciato dalla Sezioni Unite.

E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimante venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso,ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessita di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

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