Con sentenza dell’9 ottobre 2014, causa C‑299/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un’imposta sulla conversione di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati. Un’imposta siffatta non può essere giustificata sulla base dell’articolo 6 di detta direttiva.