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Giurisprudenza

Applicabile il regime di esenzione ai dividendi distribuiti da società residenti all’estero

19 Settembre 2014

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 11 settembre 2014, C-47/12

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza dell’11 settembre 2014, C-47/12, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di regime fiscale applicabile ai dividendi versati da controllate stabilite all’estero.

La compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale – ai sensi della quale una società con sede in uno Stato membro non può imputare le imposte sulle società assolte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo da società di capitali distributrici di dividendi, per effetto dell’esenzione dall’imposta dei dividendi medesimi nel primo Stato membro qualora siano il risultato di partecipazioni pari ad almeno il 10% del capitale della società distributrice e, nel caso di specie, la partecipazione effettiva della società di capitali beneficiaria dei dividendi sia superiore al 90% e la società beneficiaria sia stata creata ai sensi della legislazione di uno Stato terzo – deve essere valutata alla luce degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE.

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione del regime di esenzione ai dividendi distribuiti da società residenti in altri Stati membri e in Stati terzi, laddove il regime di imputazione sia applicato ai dividendi distribuiti da società con sede nello stesso Stato membro della società beneficiaria e, nell’ipotesi in cui la società beneficiaria medesima registri perdite, il regime di imputazione faccia sì che l’imposta versata dalla società distributrice residente venga in tutto o in parte rimborsata.

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