Con sentenza del 01 aprile 2014, C‑80/12, la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per una società residente, facente parte di un gruppo, di ottenere il trasferimento delle perdite subite da un’altra società residente, facente parte di un consorzio, allorché una «società di collegamento», facente parte nel contempo di tale gruppo e di tale consorzio, sia anch’essa residente nel suddetto Stato membro – e ciò indipendentemente dalla residenza delle società che detengono, direttamente o attraverso società intermedie, il capitale della società di collegamento e delle altre società interessate dal trasferimento delle perdite –, mentre la stessa normativa preclude tale possibilità quando la società di collegamento è stabilita in un altro Stato membro.