Con sentenza del 21 novembre 2013, causa C‑494/12, la seconda sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui gli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, e 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), 14, paragrafo 1, e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento costituisce una «cessione di beni» ai sensi degli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, e che, nell’ambito di tale trasferimento, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un «corrispettivo», ai sensi dei predetti articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), e 73.
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