Con sentenza del 04 aprile 2013, n. 8302, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, ai fini specifici dei conferimenti immobiliari in società, la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore dei singoli immobili in sè considerati, senza detrazione di oneri e passività.
Sul punto la Cassazione ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui, in tema di imposte ipotecaria e catastale, in caso di cessione di azienda comprendente cespiti immobiliari, sebbene il D.Lgs. n. 347 del 1990, agli artt. 2 e 10, disponga l’attribuzione di identico valore sia ai fini dell’imposta di registro che delle imposte ipotecaria e catastale, non può prescindersi dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, avendo le imposte ipotecaria e catastale a oggetto, diversamente dall’imposta di registro, formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati e dei debiti a essi strettamente inerenti, non anche delle passività relative all’azienda in cui sono compresi o dei pesi accessori di carattere personale che non attengano al bene.
Per tale motivo, per la determinazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte, anche nel caso di conferimenti di immobili, non trova applicazione il criterio indicato, ai fini dell’imposta di registro, nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, comma 3.
Con la conseguenza, relativamente al caso di specie, che deve ritenersi preclusa la detrazione dal valore dell’immobile degli oneri e delle passività, ivi compreso il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria.