Con sentenza 10 aprile 2012, n. 27-10-12, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia affronta il tema dell’abuso di diritto tributario in relazione alla scelta di stipulare un contratto di finanziamento all’estero operata al solo scopo dì non pagare l’altrimenti dovuta imposta di registro.
Secondo la Commissione, la normativa applicabile al caso di specie – art. 11 della Tariffa, parte II, in base al quale gli atti diversi da quelli indicati all’art. 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 sono assoggettati a registrazione con pagamento dell’imposta sostitutiva in base alla disciplina stabilita dagli artt. 15-20 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 soltanto nel caso d’uso – non esclude sotto alcun profilo che la stipula di contratti fra soggetti italiani sia effettuata fuori dal territorio nazionale, ove si prospetti meno onerosa per i contribuenti, senza che tale opzione, quale tipica espressione dell’autonomia privata, possa essere ritenuta strumento di elusione.
La circostanza che la vicenda sia stata espressamente prevista dal Legislatore esclude, Infatti, che la sua applicazione possa integrare un’ipotesi di abuso di diritto tributario.
Per tale motivo, secondo la Commissione, non vi è alcuna necessità che i contribuenti forniscano, nel giustificare la scelta in concreto effettuata, ragioni diverse da quella dell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro oltre alle ben maggiori spese notarili. Diversamente, tale scelta deve considerarsi lecita, essendo stata attuata attraverso la sola individuazione di una località estera quale luogo di sottoscrizione del contratto.