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Giurisprudenza

Ipoteca esattoriale: applicabile il limite di ottomila euro anche prima dell’entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2010 n. 40

13 Aprile 2012

Cassazione Civile, sez. Unite, 12 aprile 2012, n. 5771

Di cosa si parla in questo articolo

Le Sezioni Unite Civili della suprema Corte di Cassazione (sentenza 12 aprile 2012, n. 5771) affrontano la corretta interpretazione del comma 2 ter dell’art. 3 D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito con Legge n. 73/2010, il quale ha previsto che l’agente della riscossione (Equitalia) non posso iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (c.d. esattoriale) se l’importo complessivo del credito per cui procede risulti inferiore complessivamente ad ottomila euro.

Secondo il ricorrente, posto che il citato comma 2 ter è introdotto dalle parole “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”, la norma deve essere interpretata nel senso che, per il periodo pregresso, non sussiste alcun limite di valore per l’iscrizione.

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso.

Secondo la Corte, infatti, la norma in questione si è limitata a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni ipotecarie. Tale limite, seppur indicato in un importo coincidente con quello minimo all’epoca previsto per l’espropriazione, non può essere per ciò solo interpretato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato.

In caso di ipoteca esattoriale, deve quindi ritenersi applicabile, anche precedentemente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, il principio secondo cui, al pari del fermo di cui all’art. 86 D.P.R. n. 602/1973, anche l’ipoteca di cui all’art. 77 del medesimo decreto, in quanto atto preordinato all’espropriazione, deve ritenersi soggetta agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76.

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