Con ordinanza n. 28143 del 21 dicembre 2011, la Cassazione, ribadendo il proprio orientamento, afferma il principio secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, l’esenzione fiscale concessa dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 per le operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine non è applicabile a quelle convenzioni che, pur prevedendo una durata del finanziamento non inferiore a diciotto mesi, contengano, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, e art. 1845 cod. civ., una clausola di recesso unilaterale e senza preavviso da parte dell’azienda o istituto di credito o loro articolazioni, atteso che tale clausola viene a privare il credito della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice.