Con sentenza n. 6472 del 09 dicembre scorso, il Consiglio di Stato si occupa della richiesta di accesso avanzata da un contribuente sottoposto a verifica in ordine alla c.d. lista Falciani, riconoscendo la liceità del provvedimento di diniego allo stesso opposto dall’amministrazione fiscale.
In particolare, la richiesta di accesso agli atti era scaturita da una verifica fiscale avviata a seguito della trasmissione al Nucleo di Polizia Tributaria di Como di un dossier contenente “dati e notizie riguardanti alcuni contribuenti italiani inseriti nella lista dei detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra” (c.d. Lista Falciani).
L’istanza presentata dal contribuente riguardava tutti i documenti e tutte le informazioni a esso relative, acquisite presso l’amministrazione francese e poste a fondamento dell’attività di verifica fiscale effettuata nei suoi confronti.
L’amministrazione fiscale italiana aveva rigettato l’istanza, ritenendo la “funzione del documento oggettivamente sottratto all’accesso”. Il TAR del Lazio, in accoglimento al ricorso proposto dal contribuente, aveva annullato il provvedimento di diniego ed aveva ordinato l’esibizione dei documenti richiesti.
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR, ha evidenziato come nel caso di specie occorra far riferimento:
– sia a quanto previsto dall’art. 2, co. 1, lett. a), D.M. n. 603/1996, che sottrae all’accesso i “documenti relativi all’attività investigativa ed ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l’attività di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali”;
– sia a quanto evidenziato dall’art. 4, co. 1, lett. b), relativamente ad “atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione dell’Unione europea o di altri organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse”.
In particolare, secondo il Consiglio, gli atti cui la contribuente aveva chiesto di accedere (la lista Falciani), in quanto acquisiti per il tramite della cooperazione del Governo francese, rientrano pienamente nelle “categorie generali” indicate dalle disposizioni sopra riportate (ed indicate dall’amministrazione come ostative all’accesso).
In tal senso, la sottrazione di tali documenti all’accesso appare del tutto ragionevole posto che, in quanto provenienti da altri soggetti di diritto internazionale, l’amministrazione nazionale ricevente non è di per sé in grado di valutare l’influenza che avrebbe l’ostensione dei suddetti documenti sull’attività del soggetto di altro Stato che li ha forniti.
Nel caso della lista Falciani, conclude il Consiglio di Stato, ciò che osta all’accesso è l’appartenenza del documento alla categoria degli atti acquisiti da Autorità di altro Stato, con le conseguenti limitazioni derivanti dalla cooperazione internazionale. In tale ipotesi, quindi, il diritto di difesa non è posto in correlazione con le sole esigenze dell’attività amministrativa di individuazione e repressione degli illeciti tributari, bensì con i valori, altrettanto garantiti, di cooperazione internazionale e di prevenzione e repressione delle frodi e della criminalità.