Con la sentenza n. 25537 del 30 novembre scorso, la Cassazione torna sul tema dell’abuso di diritto tributario relativamente ad un di cessione di quote societarie.
Secondo la Corte, se è vero che per ritenere verificata una ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’art. 37 bis c.p.c è necessario che gli atti diretti ad ottenere vantaggi fiscali con l’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario siano privi di valide ragioni economiche, questo ultimo requisito, a differenza dei primi due, può ritenersi implicitamente verificato nel caso in cui l’unico motivo dell’aggiramento della norma tributaria sia il conseguimento di un vantaggio fiscale.
Nel caso di specie il ricorrente aveva eccepito la violazione dell’art. 37 bis, primo e secondo comma DPR n. 600 del 1973, il quale, nel prevedere l’inopponibilità al Fisco di atti ritenuti elusivi di disposizioni tributarie, richiede per la sua verificazione tre requisiti, ovvero: 1) l’aggiramento di obblighi o divieti; 2) il conseguimento di vantaggi indebiti; 3 ) la mancanza di valide ragioni economiche.
Secondo il ricorrente, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto sussistente l’ipotesi contestata unicamente sulla base dei primi due requisiti, omettendo però di prendere in considerazione il terzo.
Rigettando il ricorso, la Corte ha evidenziato come la sentenza appellata diversamente riconoscesse che il discrimine tra una attività lecita ed elusiva consiste nel fatto che la seconda è compiuta ” essenzialmente (ovvero unicamente, n.d.e.) per il conseguimento di un vantaggio economico (sul piano fiscale’)” e ciò esclude, univocamente, la presenza di una valida ragione economica di fondo, la quale, ove esistente, si pone come elemento in primo luogo anteriore, ma comunque diverso ed aggiuntivo rispetto al mero vantaggio pecuniario perseguito con l’aggiramento della normativa fiscale.