Qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
Questo il principio espresso dalla sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 25502 del 30 novembre scorso, con la quale la Corte ha confermato un orientamento già consolidato nelle precedenti pronunce n. 18081 del 2010 e n. 4589 del 2009.
Per quanto attiene il superamento di tale presunzione, la Corte si disallinea invece da altro proprio precedente orientamento (Cass. n. 25365 del 2007), secondo il quale alla presunzione legale relativa posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, "va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice".
Questo, sottolinea la Corte, sia perché la prova per presunzioni è ad ogni effetto una prova, sia perchè, salvo espresse previsioni legislative in contrario, vige nel nostro ordinamento il principio di libertà dei mezzi di prova, sia infine perchè non risulta ricavabile dal sistema un principio in base al quale la prova contraria ad una presunzione legale non possa essere fornita per presunzioni.