Per i ricorsi in Cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (che, ex art. 25, secondo comma, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo, cioè dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (a meno che non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria); neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte.