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Giurisprudenza

Salvo prova contraria, la divergenza tra fatture di vendita ed importi indicati nelle proposte di finanziamento è indice presuntivo di omessa fatturazione

28 Settembre 2011

CTP di Firenze, 5 agosto 2011, n. 79/1/11

Se l’acquirente di un auto contrae (mediante il cd. credito al consumo) un finanziamento superiore al prezzo di acquisto dell’auto, si presume, salva prova contraria, che il venditore dell’auto abbia omesso di fatturare parte del prezzo.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha confermato l’avviso di accertamento di un maggior reddito in quanto i verificatori, dopo aver esaminato i contratti di finanziamento per l’acquisto di autovetture, hanno riscontrato che la società ricorrente aveva emesso fatture con importi inferiori rispetto agli importi indicati sui moduli di finanziamento sottoscritti dai clienti. Costoro avevano fatto ricorso al cosiddetto “prestito finalizzato” che consente l’erogazione da parte dell’istituto finanziatore di un importo che viene corrisposto al fine esclusivo dell’acquisto del bene indicato nel contratto. La società ricorrente, come garante del finanziamento, aveva inoltrato alla banca o istituto finanziario i moduli sottoscritti dai clienti e successivamente, una volta ricevuto l’assegno o il bonifico per il finanziamento versato a conclusione dell’istruttoria di rito, aveva concluso l’affare con l’emissione della fattura.

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