In presenza di atti di conferimento di beni immobili in un trust, occorre domandarsi se le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura di questi siano dovute in misura proporzionale o in misura fissa.
A tale interrogativo risponde l’ordinanza in analisi, la quale, in scia ad un già consolidato orientamento, ribadisce il principio secondo cui solo il trasferimento definitivo di ricchezza ai beneficiari rileva quale indice di capacità contributiva ex art. 53 Cost, indice in relazione al quale sono applicabili le imposte proporzionali (Cfr. Cass. Civ. n. 15546/2019, n. 975/2018, n. 13141/2018, n. 25478/2015, n. 25479/201, n. 25480/2015).
Nel caso di specie, nonostante il trasferimento di immobili fosse stato disposto nei confronti del trustee, senza assegnazione definitiva ai beneficiari finali, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della CTR della Sardegna che aveva confermato l’applicazione delle imposte in misura fissa piuttosto che proporzionale sull’atto istitutivo del trust.
In conclusione, in adesione alle argomentazioni del Collegio sviluppate nel rigettare il ricorso proposto, è dunque possibile affermare che, laddove l’atto di conferimento dei beni in trust non abbia avuto efficacia traslativa definitiva ma un effetto meramente segregativo, non siano dovute imposte ipotecarie e catastali con aliquota proporzionale.