Con ordinanza del 25 febbraio 2015, n. 3886, la corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’atto denominato trust, funzionale, quoad effectum, all’applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, va qualificato ai fini tributari come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con le conseguenti assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e responsabilità d’imposta del notaio rogante.