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Giurisprudenza

Iscrizione ipotecaria illegittima per mancato rispetto del limite legale: condanna aggravata nei confronti di Equitalia

2 Aprile 2012

Tribunale di Tivoli, 14 marzo 2012, n. 257

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Tivoli (sentenza 14 marzo 2012 n. 257) pronuncia una condanna aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c. nei confronti di Equitalia per illegittima iscrizione ipotecaria ex art. 76 del DPR 602/1973, il quale prevedeva, all’epoca dei fatti, il limite di 5.000 euro quale importo minimo del credito rilevante ai fini dell’iscrizione ipotecaria stessa.

Nel caso di specie, l’importo del credito era pari a 3.111,80 euro, inferiore quindi al limite sopraccitato.

A fronte di tale violazione, il Tribunale ha ritenuto di pronunciare nei confronti di Equitalia una condanna aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c., secondo cui “Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stat[a] […] iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata […] condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza”.

Il Tribunale ha quindi desunto la mancanza della normale prudenza nel comportamento di Equitalia dal mancato raggiungimento del minimo richiesto ex lege per la iscrizione nonché dalla mancanza di un valido diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma iscritta.

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