La Corte di cassazione 16 settembre 2011, n. 18906 ha definitivamente chiarito che costituisce un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti dei contribuenti (a norma del quale “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso d’accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”), comporta la nullità dell’atto impositivo.
La nullità si ha anche nei casi in cui non si abbia un vero e proprio accesso (che si conclude con processo verbale di constatazione), ma una mera verifica a tavolino.
Conforme, Cass., ord. 15 marzo 2011, n. 6088.