Il prossimo 31 marzo entreranno in vigore il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 recante modifiche e integrazioni, tra l’altro, ai Regolamenti IVASS n. 40 e 41 del 2018 (il “Provvedimento”), il Regolamento IVASS di pari data n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (il “Regolamento 45”) e la delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020 di modifica del Regolamento Intermediari Consob, adottato, a sua volta, con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “Regolamento Consob”).
L’entrata in vigore dei sopra tre menzionati provvedimenti segna il completamento del recepimento della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa, iniziato con (i) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 -con il quale sono state apportate modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”) – e proseguito con (ii) l’emanazione dei Regolamenti IVASS n. 40/2018 sulla distribuzione assicurativa e n. 41/2018 sull’informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Rispetto al percorso di recepimento iniziato nel 2018, il Provvedimento e il Regolamento Intermediari danno, tra l’altro, attuazione all’articolo 121 quater del Codice delle Assicurazioni Private, disciplinando, ciascuno per le aree di propria competenza – individuate dal predetto articolo nella supervisione sugli intermediari iscritti alle sezioni a), b) c) ed e) del Registro Unico Intermediari (“RUI”) da parte di IVASS e degli intermediari iscritti alla sezione d) del RUI da parte di Consob quanto alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (“IBIPs”) – l’offerta degli IBIPs. Il Regolamento 45 dà invece compimento al Regolamento delegato UE 2017/2358 della Commissione Europea per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi.
Il Provvedimento e il Regolamento Consob individuano (a) nell’informativa pre-contrattuale, (b) negli incentivi, (c) nella valutazione dell’adeguatezza e appropriatezza del prodotto alle richieste ed esigenze assicurative del contraente le aree di intervento rispetto alla distribuzione degli IBIPs.
Fatte salve poche eccezioni (la più rilevante delle quali rappresentata dall’entrata in vigore della disciplina sugli incentivi per i soggetti vigilati IVASS al 31 marzo 2022), i due provvedimenti si caratterizzano per disposizioni similari e per lo più sovrapponibili.
- L’informativa pre-contrattuale si arricchisce, nel Provvedimento, degli Allegati 3, 4 bis e 4 ter che sostituiscono i precedenti allegati, dando sistemazione alle informazioni relative al distributore, alla distribuzione dei prodotti IBIPs (l’Allegato 4, anch’esso introdotto dal Provvedimento 97 disciplina le informazioni che devono essere rese al contraente in caso di distribuzione di prodotti non IBIPs), ed alle regole di comportamento che il distributore deve osservare e che vengono riepilogate in un documento ad hoc. Tali informazioni, oltre a fornire una descrizione generale dei prodotti offerti e soprattutto dei rischi sottesi, devono essere, tra l’altro, accurate, corrette, sufficienti e non devono mascherare o minimizzare elementi importanti (articoli 68 ter e 68 quater del Provvedimento). Gli articoli 133 e 134 del Regolamento Intermediari contengono previsioni analoghe.
- Gli incentivi , disciplinati rispettivamente 68 sexies – 68 octies del Provvedimento e dagli articoli 135 sexies – 135 octies del Regolamento Intermediari, sono ammessi in entrambi i provvedimenti, nella misura in cui abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività della distribuzione assicurativa (secondo la definizione datane rispettivamente dagli articoli 68 septies e 53 del Regolamento Intermediari) e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente. In entrambi i testi, si prevede, tra l’altro che gli incentivi possano essere corrisposti o ricevuti allorquando consentano lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o siano necessari a tal fine, a condizione che, per loro natura, non entrino in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi del contraente. Su quest’ultima previsione, si segnala che gli esiti alla consultazione al Provvedimento non sono stati in grado di definirne il significato.
- Quanto all’adeguatezza e all’appropriatezza, si segnala che la prima (che richiede l’effettuazione di un’attività di consulenza) diviene obbligatoria per i prodotti IBIPs cc.dd. complessi, secondo la definizione offertane dall’articolo 16 del Regolamento UE 2017/2359, in materia di gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi[1]. Differentemente da quanto disposto in precedenza, l’eventuale inadeguatezza del prodotto alle esigenze e richieste assicurative del contraente ne inibisce la vendita. L’appropriatezza, invece, per la quale la consulenza non è necessaria, consente invece la vendita anche qualora il prodotto non risulti adeguato alle esigenze e richieste assicurative del contraente. La disciplina, presente rispettivamente agli articoli 68 novies- 68 undecies del Provvedimento e agli articoli 135 – 135 quater del Regolamento Intermediari, è svolta in misura pressoché speculare nei due testi regolamentari.
Il Regolamento 45 completa la disciplina sulla trasparenza di prodotto già prevista dal Regolamento 41/2018 quanto al rapporto tra impresa e contraente, imponendo, tra le altre cose, ai produttori (siano essi le imprese di assicurazione o gli intermediari che agiscono in qualità di produttori di fatto) di individuare il mercato di riferimento positivo al quale il prodotto è offerto e quello negativo al quale il prodotto non può essere venduto. Si tratta dell’identificazione della platea potenzialmente eligibile/non eligibile dei soggetti ai quali il prodotto (IBIPs o meno) può meno essere offerto.
Questo processo di selezione ex ante dei soggetti astrattamente idonei a poter divenire potenziali contraenti (che dovrebbe ridurre sulla carta i fenomeni di misselling), può tuttavia essere derogato, in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Regolamento 45, in presenza del c.d. mercato grigio, cioè di quei soggetti che, pur non rientrando nel mercato di riferimento negativo, ma non avendo tuttavia tutte le caratteristiche per essere ricondotti nel mercato positivo, sono ritenuti potenzialmente idonei all’acquisto del prodotto, una volta effettuata attività di consulenza. Novità, quest’ultima, estesa da IVASS anche ai prodotti non IBIPs a seguito delle richieste pervenute dagli operatori nel corso della consultazione del Regolamento 45.
Ai distributori, compete, peraltro l’identificazione di un mercato di riferimento effettivo positivo e negativo (cioè di quella platea di soggetti ai quali il prodotto è nei fatti venduto) e l’obbligo di darne comunicazione alle imprese/ai produttori prima che sia iniziata la commercializzazione di prodotto.
Il monitoraggio continuo da parte di imprese e intermediari circa la coerenza del prodotto venduto rispetto alle caratteristiche dei mercati di riferimento dovrebbe garantire, nei limiti del possibile, che le vendite avvengano sempre nel rispetto delle esigenze, caratteristiche e obiettivi della platea dei soggetti potenzialmente eligibili all’acquisto.
A questo scopo dovrebbe concorrere anche la conclusione di uno specifico accordo tra imprese produttrici ed intermediari volto a identificare , la direzione, il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio dei flussi informativi relativi ai prodotti (articolo 10, comma 1, del Regolamento 45).
[1] Ai sensi del predetto articolo 16, “Un prodotto di investimento assicurativo è considerato non complesso ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2016/97 laddove soddisfi tutti i criteri che seguono: a) include un valore di scadenza minimo garantito per contratto, che corrisponde almeno all’importo versato dal cliente al netto dei costi legittimi; b) non presenta una clausola, condizione o motivo scatenante che consenta all’impresa di assicurazione di alterare materialmente la natura, il rischio o il profilo di pay-out del prodotto di investimento assicurativo; c) prevede opzioni per riscattare o realizzare altrimenti il prodotto di investimento assicurativo a un valore disponibile per il cliente; d) non include alcun onere esplicito o implicito avente l’effetto che il riscatto o qualsiasi altra forma di realizzo del prodotto di investimento assicurativo, per quanto tecnicamente possibile, possa provocare uno svantaggio irragionevole al cliente, essendo gli oneri sproporzionati rispetto ai costi dell’impresa di assicurazione; e) non include in alcun altro modo una struttura che renda difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto”.