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Attualità

Le Linee guida dell’ANIA per la semplificazione dei contratti assicurativi

20 Marzo 2018

Federico Onnis Cugia, Professore a contratto di Business and Labour Law dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Avvocato in Cagliari

1. Con la “Lettera al mercato” del 14 marzo 2018 l’IVASS ha invitato le imprese di assicurazione ad aderire alle Linee guida sulla struttura e sul linguaggio dei contratti assicurativi presentate dall’ANIA lo scorso 6 febbraio (cfr. contenuti correlati).

La genesi di queste linee guida deve ravvisarsi nella crescente necessità di una semplificazione dei testi contrattuali delle polizze, stimolando l’industria assicurativa a confrontarsi con i consumatori e con gli intermediari di assicurazione per individuare eventuali punti di convergenza per la semplificazione dei contratti e proporre possibili soluzioni.

La gestione da parte dell’IVASS dei reclami degli assicurati ha infatti messo in luce come un frequente motivo di insoddisfazione della clientela derivi dal fatto che le clausole contrattuali non sono sempre chiare ed univoche, soprattutto in tema di garanzie (ciò che è coperto dall’assicurazione) ed esclusioni (ciò che non è coperto).

Facendo seguito alle sollecitazioni dell’IVASS, in raccordo con le associazioni dei consumatori e l’AGCM, l’ANIA ha assunto il coordinamento di un Tavolo tecnico, a cui hanno aderito le principali associazioni dei consumatori e degli intermediari, il quale ha prodotto un documento finale, condiviso, che contiene linee guida relative alla struttura e al linguaggio dei contratti assicurativi.

Le linee guida delineano una nuova struttura contrattuale di riferimento, più lineare e chiara (eliminando ad esempio la vecchia distinzione tra “condizioni generali” e “condizioni speciali” di polizza, foriera di molte incomprensioni) ed intervengono sulla chiarezza del linguaggio con l’obiettivo di rendere più fluida la lettura e la comprensione del contratto consentendo all’assicurato un esercizio più agevole dei diritti che gli derivano dallo stesso.

È così che l’IVASS ha sollecitato con la recente “Lettera al mercato” l’adesione da parte delle imprese di assicurazione alle predette linee guida, con una solerte e progressiva attuazione delle stesse, procedendo alla redazione e alla revisione dei contratti secondo una tempistica che tenga conto di criteri di proporzionalità e significatività e consenta:

  • per i prodotti assicurativi di nuova commercializzazione, di applicare le linee guida al più tardi a partire dal 1 gennaio 2019;
  • per i principali prodotti in commercio, di completare la revisione secondo le linee guida nel corso del 2019.

2. Il documento redatto dal Tavolo tecnico è il frutto di un aperto confronto tra ciascungruppo di stakeholder, attraverso l’elaborazione di una struttura ideale del contratto di assicurazione, partendo dall’analisi di polizze diffuse sul mercato, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle “polizze casa”.

Il documento si concentra su profili generali relativi al contratto e sulla sua struttura, senza alcun esame del merito e del contenuto delle previsioni contrattuali, in quanto si tratta di elementi che rientrano nella libertà contrattuale di ogni singola impresa, il che favorisce, tra l’altro, la concorrenza tra le imprese stesse. L’intera tematica della conformità dei prodotti assicurativi ai bisogni del cliente è peraltro oggetto di un riesame complessivo alla luce del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva IDD[1].

3. Per quanto attiene al formato del contratto – cartaceo o elettronico – viene sottolineato come l’utilizzo del formato elettronico possa favorire l’utilizzo di alcune funzionalità che potrebbero rendere il contratto maggiormente fruibile dal cliente.

Inoltre, richiamando quanto statuito dall’art. 166, comma 2°, Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) sui criteri per una redazione chiara ed esauriente del contratto di assicurazione, per cui debbono essere riportate con caratteri di particolare rilievo grafico le clausole contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato, il documento individua quali clausole necessitano di essere riportate con caratteri di particolare evidenza.

Sono tali le clausole onerose (ex art. 1341 c.c.); le clausole vessatorie (ex art. 33 Codice del consumo), qualora legittime (contratti con professionisti o contratti comunque negoziati); le clausole che recano le esclusioni e le condizioni (obiettive o essenziali) di assicurabilità; le clausole che dispongono, in generale, obblighi di comportamento a carico del contraente o dell’assicurato (ad esempio, la presentazione di particolare documentazione ai fini della liquidazione del sinistro).

Da un punto di vista meramente grafico, al fine di attribuire alle clausole un particolare rilievo, sono state individuate varie soluzioni, quali l’utilizzo del grassetto, del maiuscoletto, colori diversi oppure uno sfondo pieno tono su tono.

Per quanto invece concerne la semplificazione della terminologia, viene visto con particolare favore l’utilizzo di formule semplificate ed effettivamente intellegibili da parte del consumatore. Ciò potrebbe infatti comportare riflessi positivi sul mercato, contribuendo ad aumentare la percentuale di penetrazione dell’assicurazione in Italia, al momento più bassa della media europea.

Al fine di una concreta ed effettiva consapevolezza, le condizioni contrattuali devono essere espresse in modo chiaro e trasparente, con una piena corrispondenza tra la rubrica e il contenuto dell’articolo. Per rendere maggiormente intellegibili al “cliente medio” alcune condizioni contrattuali o norme di legge, viene individuato l’utilizzo di note esplicative (prive di valore contrattuale) che dettaglino l’operatività della clausola. Ad esempio, in tema di franchigie, viene ravvisata l’utilità di esplicare come si applicherebbe una franchigia relativa, una franchigia in giorni, uno scoperto/franchigia. Infine, nel caso in cui venisse introdotta una variazione contrattuale, le linee guida consigliano di non introdurre appendici (che andrebbero a incidere trasversalmente sul contenuto di più sezioni), bensì di produrre una nuova scheda di polizza.

4. Entrando nel nucleo delle linee guida, particolare attenzione viene dedicata alla struttura contrattuale, nell’ottica di assicurare ai clienti un’informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti assicurativi.

Il nome commerciale del prodotto e il titolo del contratto devono essere espressi in modo chiaro e non ingannevole, assieme alla denominazione, al logo e al simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione commerciale non deve contraddire l’effettivo contenuto del contratto, così da non determinare aspettative non rispondenti alla garanzia prestata. È data inoltre alle imprese la facoltà di “illustrare” il contratto con una prima pagina di presentazione, stilata in tono semplice e utile per anticipare al cliente il contenuto dello stesso.

La scheda di polizza (o frontespizio) dovrebbe contenere i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario, il richiamo al nome commerciale del prodotto, con l’indicazione delle garanzie di base e quelle opzionali, operanti o meno. Qualora la polizza sia redatta su supporto cartaceo è necessaria una precisazione a caratteri molto marcati ed evidenti su quali garanzie siano operanti e quali escluse. Ancora, andrebbero identificati il bene assicurato, il premio dovuto, i limiti, nonché le franchigie e gli scoperti. Questa parte può essere altresì il luogo dove precisare se la garanzia è prestata in coassicurazione e, in caso positivo, inserire un ulteriore riquadro o foglio che contenga i dati identificativi dei coassicuratori, l’indicazione della delegataria, le quote di coassicurazione e, probabilmente, la clausola di delega, con la chiara precisazione dei poteri e facoltà attribuiti. In alternativa la clausola di delega potrebbe essere inserita in altre sezioni rilevanti (ad esempio comunicazioni o cosa fare in caso di sinistro).

Per semplificare la lettura e limitare la molteplicità di documenti, in parte anche ripetitivi, messi a disposizione del contraente, scheda di polizza e pagina di presentazione possono essere riunite in un unico documento, fermo restando che l’utilizzo della pagina di presentazione è facoltativo. Si può dire che tale indicazione apre anche nel settore assicurativo l’operatività di un documento simile al “documento di sintesi”già noto nel settore bancario.

Come anticipato, il documento intende rispondere all’obiettivo di superare la distinzione tra “condizioni generali” e “condizioni speciali”.

In ragione di ciò, il Tavolo tecnico ha proposto il mantenimento, in apertura del contratto, della sezione sinora denominata “condizioni generali”, che contiene tra l’altro le clausole relative alle dichiarazioni precontrattuali, alla decorrenza e sospensione della copertura, al pagamento del premio, al foro competente e altre disposizioni varie. In questa sezione dovrebbero trovare posto tutte le norme contrattuali relative alla fase genetica, funzionale e conclusiva del rapporto. Tali previsioni, però, nella maggioranza dei casi, sono meramente riproduttive di norme di legge, in particolare di quelle contenute nel codice civile relative al contratto di assicurazione, per cui potrebbero trovare spazio in un allegato che riporta le varie disposizioni normative.

La fase di liquidazione del sinistro, per la rilevanza rivestita, costituirebbe un’autonoma sezione, nella quale siano resi in maniera trasparente, univoca e oggettiva i criteri per la valutazione del danno e, di conseguenza, della determinazione dell’indennizzo.

Infine, una particolare attenzione viene riservata all’oggetto del contratto di assicurazione che, per la propria connaturata articolazione, dovrebbe essere trattato in una sezione per ogni garanzia prestata. Tali sezioni dovrebbero articolarsi in capitoli, secondo uno standard omogeneo per ciascuna garanzia. L’articolazione di tali capitoli dovrebbe favorire la possibilità di comparare le differenti proposte contrattuali, di coglierne esaurientemente vantaggi e limiti e di valutare se quanto offerto possa o meno essere conforme alle proprie aspettative. L’oggetto dovrà essere redatto in modo chiaro e trasparente, con l’utilizzo di termini comuni, facilmente comprensibili da parte del cliente, eliminando – ove possibile – tecnicismi e formule di difficile interpretazione.

In tale ottica, sono state individuate varie soluzioni, la prima delle quali è quella di riportare tutte le garanzie base in un capitolo, tutte le garanzie opzionali in altro capitolo e tutte le esclusioni, relative tanto alle coperture base quanto a quelle opzionali (ove operanti) in un ulteriore capitolo. Un’altra soluzione di presentazione dell’oggetto del contratto è quella di prevedere quattro diversi capitoli, denominati rispettivamente “cosa posso assicurare”, “contro quali danni posso assicurarmi”, “come e con quali condizioni operative mi assicuro”, “tabella riassuntiva di limiti, scoperti e/o franchigie”. Da ultimo, è stata individuata anche la possibilità di scegliere una esplicazione in un unico capitolo, che dovrebbe comunque toccare tutti i temi rilevanti (da identificare in un’apposita checklist), che comprendono almeno l’interesse assicurato, le cause da cui può derivare la lesione dell’interesse assicurato e le esclusioni, comprese quelle che possono essere coperte con garanzie opzionali.

In ossequio alla direttiva IDD, le singole imprese valuteranno se la soluzione in concreto adottata sia adeguata per raggiungere l’obiettivo di semplificazione e chiarezza.



[1] Insurance Distribution Directive, Direttiva 2016/97/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.


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