Premessa
Prima di esaminare il Draft Application Paper on Group Corporate Governance, pubblicato da IAIS lo scorso 3 marzo (“DAPGCG”), conviene riepilogare – per sommi capi – l’impostazione accolta dalla direttiva quadro 2009/138/UE (“Solvency II” o la “Direttiva”) in tema di corporate governance dei gruppi assicurativi.
Solvency II e la vigilanza sui gruppi assicurativi
Il sistema inaugurato da Solvency II ha raffinato sia la regolamentazione delle imprese di assicurazione sotto il profilo della struttura del gruppo sia il novero dei poteri riservati alle autorità in materia di governance dei gruppi assicurativi.
In base alla Direttiva, il Codice delle Assicurazioni Private (“CAP”) e la regolamentazione di settore[1] hanno adeguato la disciplina domestica secondo le seguenti linee di principio, sostituendo il precedente sistema di vigilanza supplementare.
I soggetti. Sul piano soggettivo, anzitutto, viene in rilievo il concetto di gruppo assicurativo. Si distinguono due tipologie di rapporti tra imprese, idonei ad originare un’articolazione di gruppo: (a) i rapporti di tipo partecipativolato sensu i cui legami rilevanti sono quelli (i) di controllo ai sensi dell’art. 72 CAP, (ii) di partecipazione (il possesso di un’interessenza tale da garantire un’influenza notevole) e (iii) di direzione unitaria ai sensi dell’art. 96 CAP e (b) i rapporti finanziari – instaurati per lo più in via convenzionale – volti a salvaguardare la solidarietà finanziaria tra le imprese, nel cui ambito una delle imprese del raggruppamento eserciti un coordinamento centralizzato tale da ingenerare una influenza sulle decisioni prese nelle altre articolazioni del gruppo[2].
A capo del gruppo assicurativo sotto la vigilanza nazionale è posta l’“ultima società controllante italiana”, come definita a norma dell’art. 210 comma 2 CAP, ovvero la società che IVASS individui come responsabile degli adempimenti di cui alla normativa di settore[3].
Nonostante la Direttiva postuli l’esercizio della vigilanza sul gruppo a livello dell’“ultima società controllante”, l’Autorità dispone di una certa discrezionalità nella supervisione dei raggruppamenti assicurativi anche a livelli inferiori, secondo le disposizioni contenute ai capi IV bis e ter del titolo XV del CAP[4].
I poteri. a) Oltre ai poteri di tipo informativo ed ispettivo, l’Autorità esercita poteri di accertamento circa la sussistenza di relazioni di controllo da parte della capogruppo, poteri di natura mista valutativo/discrezionale[5] e di identificazione della società cui riferire il regime di vigilanza[6]. b) Si aggiungono pregnanti poteri di conformazione del gruppo: è previsto che la struttura del gruppo debba essere adattata sì da assicurare la sana e prudente gestione del raggruppamento, rimuovendo gli ostacoli all’esercizio dei poteri di vigilanza[7]. c) Il vertice del gruppo può ricevere dall’IVASS direttive concernenti le società controllate (assicurative e strumentali); tali direttive possono avere ad oggetto l’osservanza di disposizioni, tra le altre, in tema di governo ed adeguatezza patrimoniale; alla società controllante, poi, compete l’adozione dei provvedimenti attuativi idonei a procurare l’attuazione degli indirizzi impartiti dall’Autorità da parte delle società controllate, e ciò postula un dovere di cooperazione da parte del board della controllata.
Si noti che la normativa secondaria, in proposito, ha escluso che le direttive di cui si tratta siano impartite dalla società di vertice “nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento che le è propria”[8]. Deve pertanto considerarsi superato il precedente modello secondo cui l’accentramento del gruppo e l’esercizio della direzione e coordinamento configuravano il presupposto della riferibilità alla società della vigilanza in esame.
Secondo il modello che va configurandosi, i poteri della capogruppo sono direttamente connessi alla funzione di trasmissione delle direttive dell’Autorità alle controllate, piuttosto che all’attività di direzione e coordinamento. È possibile, in definitiva, che l’ultima società controllante italiana, pur essendo la referente della vigilanza di gruppo, radichi prerogative di direzione e coordinamento in capo ad altra società del raggruppamento[9].
Le indicazioni IAIS
Le indicazioni dello IAIS contenute nell’Issues Paper dell’ottobre 2014 e nel recente DAPGCG devono essere integrate nel quadro sopra richiamato.
Il DAPGCG dello scorso 3 marzo, in linea con Solvency II,ha evidenziato come le imprese debbano prestare attenzione alla corporate governance a livello di gruppo con l’obiettivo di mitigare i rischi connessi alla conduzione del business assicurativo in strutture societarie complesse.
In proposito, l’indicazione di principio è che i conglomerati possono adottare un approccio centralistico (ed accentratore) ed uno diffuso (e decentralizzante). Il DAPGCG chiarisce che la struttura della corporate governance del gruppo varia al variare dell’approccio adottato. In particolare, secondo lo IAIS, un approccio di maggiore o minore accentramento inciderà senz’altro:
- sul grado di autonomia attribuito a livello di conduzione del gruppo e determinazione di obiettivi, strategie, politiche, processi, organizzazione del risk-management e dei controlli interni;
- sull’allocazione delle responsabilità a livello di senior management, board e key personnel; e
- sull’esercizio della Funzione di Controllo ai diversi livelli del gruppo (come la Funzione di Controllo interagisca con le diverse articolazioni del raggruppamento e con il gruppo considerato nel suo insieme).
Per ciascuna delle tre variabili sopra elencate, il DAPGCG fornisce indicazioni operative e best practice di vigilanza per delineare i sistemi più efficienti di:
- supervisione del sistema corporate governance, composizione del board e allocazione delle responsabilità tra consigliod’amministrazionedella capogruppo e consigli d’amministrazione delle articolazioni di gruppo sottostanti;
- supervisione del sistema di risk-managment e linee di riporto tra le Funzioni di Controllo all’interno del gruppo di imprese assicurative;
- ripartizione di responsabilità tra il group-wide supervisor e gli altri supervisori del gruppo; e
- cooperazione e coordinamento tra i diversi supervisori che operano a livello di gruppo.
Conclusioni
Il DAPGCG compendia un utile vademecum in tema di group supervision e contiene una massima ricorrente di cruciale importanza: è buona prassi che il supervisore a livello di gruppo verifichi che la società al vertice del raggruppamento abbia strutturato ed implementato una corporate governance adeguata al business ed ai rischi assunti dal conglomerato e dalle imprese che lo compongono, in un contesto di cooperazione e coordinamento nella supervisione.
Si è visto sopra che, sul piano della disciplina domestica, l’ultima società controllante italiana – deputata ad esercitare una funzione di trasmissione delle direttive impartite dall’Autorità alle articolazioni del conglomerato – può radicare prerogative di direzione e coordinamento presso altre società del gruppo. Ebbene, quanto più la divaricazione tra funzione di trasmissione delle direttive dell’Autorità e prerogative di direzione e coordinamento sia accentuata, tanto più gli schemi di cooperazione e coordinamento declinati nel DAPGCG assumeranno valore nella strutturazione dellagovernance del gruppo assicurativo.
[1] Cfr. Regolamento IVASS del 1 giugno 2016 n. 22.
[2] Le mutue assicuratrici e le società organizzate in forma mutualistica sovente presentano tali peculiarità, rendendo evidente una dimensione di gruppo e la conseguente esigenza di esercitare una vigilanza sul medesimo.
[3] Ove l’ultima società controllante abbia la sede in un paese terzo, IVASS ha il potere di individuare una società cui affidare la responsabilità circa gli adempimenti della vigilanza di gruppo, purché l’esercizio di tale prerogativa risulti conforme ai principi di non aggravamento e, in ogni caso, proporzionalità nell’azione dell’Autorità e salvaguardi un efficace esercizio dei compiti di supervisione.
[4] Quanto al “vertice” del gruppo deve tenersi presente che – ad oggi – le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista non hanno facoltà di effettuare opt-out, onde sottrarsi alla qualificazione di società di vertice del raggruppamento assicurativo ai fini dell’esercizio della vigilanza a livello di gruppo.
[5] Ad esempio, con riferimento all’equivalenza tra regimi di vigilanza nei paesi extra UE.
[6] Ciò che avviene, ad esempio, nel caso in cui l’ultima società controllante abbia sede fuori dal territorio nazionale.
[7] Prescrivendo – se necessario – modifiche della compagine societaria o dell’assetto organizzativo o riduzione delle interessenze.
[8] Cfr. abrogazione dell’art. 6 del Regolamento ISVAP del 20 febbraio 2008 n. 15 da parte dell’art. 29 del Regolamento IVASS del 1 giugno 2016 n. 22.
[9] Cfr. V. Troiano, Quaderno n. 8, Il gruppo dopo Solvency II, aprile 2017, p. 115-116.