1. Introduzione. Le polizze abbinate a finanziamenti (PPI)
L’espressione “Payment Protection Insurance” (“PPI”) indica normalmente polizze di assicurazione collettive che, abbinate all’erogazione di un finanziamento da parte di una banca (o altro intermediario finanziario), coprono i rischi (e.g. morte e/o malattia o perdita dell’impiego) legati alla capacità di rimborso del debitore.
Le PPI presentano quindi peculiari profili di fattispecie (l’abbinamento all’operazione di credito) e di filiera distributiva (l’intermediario collocatore coincide con il creditore).
Da quest’angolo visuale, anche alla luce delle recenti indagini svolte da IVASS e Banca d’Italia (“Autorità”)[1], i predetti profili possono determinare talune criticità, tra cui:
- il conflitto d’interessi che si realizza in capo agli intermediari operanti nella duplice veste giuridica innanzi accennata, in quanto le PPI garantiscono il loro interesse di creditori al rimborso del finanziamento[2]; nonché
- l’asimmetria, prima ancora che informativa, di posizione (e di potere) tra l’intermediario finanziatore ed il cliente, che potrebbe consentire al primo di “condizionare” l’erogazione del finanziamento alla sottoscrizione di una PPI[3], o di “assorbire” nel premio corrisposto dal debitore provvigioni di notevole entità.
2. La lettera al mercato del 26 agosto 2015.
In tale contesto, le Autorità hanno pubblicato una lettera congiunta al mercato nell’estate del 2015[4](cfr. contenuti correlati), rivolta alle imprese italiane e straniere, nonché agli intermediari “bancari”, iscritti alla sezione D del RUI, avente ad oggetto (i) l’illustrazione delle criticità rilevate nella produzione e nel collocamento di “pacchetti” PPI e (ii) l’indicazione di specifiche misure da adottare a tutela dei clienti.
All’interno di tale documento trovano spazio, accanto alle tradizionali raccomandazioni – complessivamente riconducibili al “dovere trasparenza” – di una migliore informativa alla clientela, allo scopo di consentire ai contraenti di compiere scelte consapevoli ed informate, alcuni interessanti e innovative considerazioni di rilievo regolamentare, riguardanti:
- la necessità di una verifica, da parte degli intermediari, dell’adeguatezza della polizza rispetto alle esigenze del cliente, in fase di collocamento del prodotto (at the point of sale)[5]; e
- la necessità di una verifica, da parte delle imprese, dell’adeguatezza delle polizze rispetto alle esigenze dei diversi target di clientela, già in fase di strutturazione del prodotto da commercializzare (before the point of sale)[6].
Inoltre, sul piano fattuale, le Autorità non mancano di segnalare l’elevato livello di “penetrazione assicurativa” raggiunto dal mercato (i.e. di sistematico condizionamento dell’erogazione di finanziamenti alla sottoscrizione di polizze PPI, c.d. tie-in), nonché la sproporzione dei costi (inclusi nell’ammontare del premio) delle polizze PPI a carico della clientela.
3. I risultati dell’indagine sulle PPI.
Proprio l’entità di premi, caricamenti e provvigioni legati a polizze PPI è stata al centro dell’indagine condotta dalle Autorità, i cui esiti sono stati pubblicati il 23 dicembre 2016 (cfr. contenuti correlati).
L’indagine ha avuto a oggetto i costi delle polizze PPI collocate in Italia durante il 2014 dalle 122 imprese di assicurazione italiane (e dalle 93 imprese di assicurazione UE operanti in Italia in regime di stabilimento), valutati mediante il raffronto con i costi di prodotti assicurativi che coprono rischi simili, non venduti in collegamento a finanziamenti (c.d. prodotti stand alone).
Dai risultati dell’analisi si evince che l’importo dei premi pagati per le polizze PPI è notevolmente più elevato del corrispondente importo dei premi relativi alle stesse polizze quando offerte da altri intermediari assicurativi in modalità stand alone. Ciò non dipende da ragioni tecniche, ma unicamente dal livello delle provvigioni applicate sul premio e percepite dagli intermediari/finanziatori[7].
In particolare dall’indagine è emerso che le aliquote provvigionali percepite per i prodotti PPI si attestano su livelli medi del 44% del valore dei premi lordi pagati dai clienti[8], a fronte del 23% percepito dagli intermediari per i prodotti stand alone. Tali provvigioni appaiono quindi non coerenti con la qualità del servizio di intermediazione svolto, soprattutto se si considera che il momento distributivo è spesso orientato dalle banche alla massima semplificazione procedurale[9].
Inoltre, il premio viene corrisposto con formula unica e sovente il relativo importo è oggetto a propria volta di finanziamento, generando così ulteriori compensi a favore del finanziatore.
4. Conclusioni.
L’interesse “assicurativo” alla stipula delle polizze PPI, anche ai fini della sana e prudente gestione degli enti creditizi, non può certamente porsi in discussione.
Tuttavia, l’analisi quantitativa da ultimo svolta dalle Autorità pare confermare le criticità derivanti dalla distribuzione di polizze PPI al momento dell’erogazione del finanziamento.
Una risposta coerente con l’esigenza di salvaguardare sia gli interessi dei clienti assicurati, che le ragioni di stabilità finanziaria degli intermediari/finanziatori, non può prescindere dallo svolgimento, da parte degli intermediari, di accurate verifiche di adeguatezza dei prodotti distribuiti, nonché dall’adozione, da parte delle imprese di assicurazione, di specifici presidi di product governance,in linea con le opzioni normative perseguite dal legislatore europeo e anticipate dall’IVASS[10].
[1] Si fa riferimento alla circostanza che le polizze PPI sono intermediate prevalentemente dal canale bancario, che nel 2014 ha raccolto più del 78% dei premi per polizze abbinate a finanziamenti. La raccolta attraverso agenzie e broker, canali tradizionali della distribuzione assicurativa, è invece residuale, su cui infra.
[2] Dal punto di vista dell’operazione assicurativa che sottende alle PPI, gli intermediari creditori sono tecnicamente i “contraenti”, mentre i debitori gli “assicurati”.
[3] Si noti che detto modus operandi costituisce pratica commerciale scorretta ex art. 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo.
[4] Per un primo commento a tale provvedimento si veda, su questa Rivista C. Pagni, Polizze abbinate a finanziamenti (PPI): le criticità rilevate da IVASS e Banca d’Italia e le indicazioni congiunte al mercato.
[5] Cfr. artt. 120, comma 3 e 183 del CAP, nonché dall’art. 52 del Reg. ISVAP 5/2006..
[6] Tale indicazione si pone in linea con le previsioni di Product governance contenute nella Direttiva IDD e mutuate dalla Direttiva MiFID II.
[7] Nel 2014 le imprese hanno riconosciuto alle reti distributive 676 milioni di euro di compensi provvigionali fissi per i pacchetti PPI (di cui l’86%, pari a 582 milioni di euro, alle banche), contro 223 milioni di euro per il collocamento di prodotti stand alone (di cui l’80%, pari a 179 milioni di euro, ad agenti).
[8] Il premio “lordo” è la somma effettivamente dovuta dal contraente all’assicuratore, ottenuto dalla somma di premio puro (i.e. il costo base della copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo del rischio tecnico assunto dall’impresa), caricamenti per spese (quali le provvigioni concesse dall’impresa all’intermediario che si occupa del collocamento del prodotto) e imposte.
[9] Come confermato dalle seguenti circostanze segnalate dalle Autorità di vigilanza:
(i) la quasi totalità dei premi (96%) sono acquisiti mediante la stipula di contratti di assicurazione collettivi, cui il cliente aderisce in qualità di assicurato, con evidente risparmio di costi derivanti dalla gestione unitaria di una molteplicità di rapporti;
(ii) le diverse garanzie assicurative offerte costituiscono spesso un “pacchetto” inscindibile per il quale il cliente versa un premio indistinto, attivandosi le stesse “a rotazione” in funzione delle condizioni soggettive dell’assicurato al momento del sinistro (così svuotando di significato le valutazioni di adeguatezza delle coperture rispetto alle esigenze assicurative del cliente);
(iii) l’istruttoria sulle malattie pregresse dell’assicurato è spesso sostituita dalla firma per accettazione da parte del cliente di una dichiarazione di buono stato di salute (DBS), precompilata.
[10] Cfr., da ultimo, Documento di consultazione n. 1/2017 in materia di POG.