1. Premessa
Il 24 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 17 del 2 febbraio 2021 (il “Decreto n. 17/2021”), con la sua entrata in vigore prevista per l’11 marzo 2021. Il Decreto n. 17/2021 – elaborato previo confronto tecnico con le Autorità CONSOB e Banca d’Italia – reca le norme di adeguamento della normativa nazionale primaria alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1129/2017 (il “Regolamento Prospetto”) relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentatoe alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1131/2017 sui fondi comuni monetari (il “Regolamento FCM”).
L’adozione di uno o più decreti legislativi in tal senso, è prevista dalla Legge di delegazione europea 2018 (Legge n. 117 del 4 ottobre 2019) che, agli articoli 9 e 10, definisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nel processo di adeguamento regolamentare.
Tra gli obiettivi core e i punti di attenzione del decreto rientrano (i) la frammentazione dei mercati finanziari, (ii) la diversificazione delle fonti di finanziamento, (iii) il rafforzamento dei flussi di capitale transfrontalieri, (iv) l’agevolazione della raccolta sui mercati e (v) l’incentivazione dell’uso del “passaporto” transfrontaliero per i prospetti approvati.
2. Mercati e strumenti finanziari: investimenti più sicuri con le nuove regole
Il Regolamento Prospetto – applicabile dal 21 luglio 2019 – stabilisce le informazioni da prevedere e i requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede/opera in uno Stato membro. Pertanto, sulla base di tale informativa, gli investitori dovrebbero essere in grado di effettuare scelte di investimento consapevoli.
Come posto all’attenzione dalla Relazione Illustrativa allo Schema di Decreto, la ratio sottesa alle disposizioni del Regolamento Prospetto è senza dubbio quella di fornire agli investitori informazioni trasparenti per poter effettuare scelte di investimento consapevoli e sicure; la disciplina nazionale di rango primario in materia è contenuta nel D. Lgs n. 58/1998 (il “TUF”) e più nello specifico nella Parte I “Disposizioni comuni”, nella Parte IV “Disciplina degli emittenti” e nella Parte V “Sanzioni” che necessitano, pertanto, di essere aggiornate alla luce della disciplina europea direttamente applicabile.
Sul punto, si ricorda che la CONSOB era già intervenuta con l’adeguamento della regolamentazione secondaria alle novità legislative con la delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 per far sì che per tutti i tipi di emittenti fossero statuite norme di informativa uniformi e adeguate alle specifiche esigenze da rendere il prospetto uno strumento adeguato e pertinente per informare i potenziali investitori.
In ultimo, con riferimento ai protagonisti coinvolti, si evidenzia che tali interventi normativi si incentrano in maniera particolare su quattro tipi di emittenti: (i) gli emittenti già quotati in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, che vogliono raccogliere ulteriori capitali mediante un’emissione secondaria; (ii) le piccole e medie imprese; (iii) gli emittenti frequenti di tutti i tipi di titoli; e (iv) gli emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale.
3. Il Regolamento sui fondi comuni monetari
I fondi comuni monetari (gli “FCM”) sono strumenti che oggigiorno rappresentano una rilevante fonte di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, società e amministrazioni pubbliche. Per gli investitori sono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato; utilizzati per lo più da società con l’intento di investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.
La loro rilevanza e le possibili implicazioni sul rischio sistemico hanno determinato la necessità di un intervento legislativo sull’adozione di una normativa ad hoc di rango europeo. Dato che i FCM costituiscono un finanziamento a breve termine, al momento dei riscatti tali richieste possono determinare conseguenze rilevanti di natura macroeconomica.
Ciò premesso, il Regolamento FCM ha introdotto norme comuni – applicabili dal 21 luglio 2018 – al fine di aumentare la liquidità dei FCM e di garantire che gli stessi abbiano una struttura stabile, nonché di introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Inoltre, la disciplina de quo prevede (i) norme volte a garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità (misure volte ad assicurare che la liquidità del fondo sia adeguata e soddisfacente al momento delle richieste di riscatto degli investitori); e (ii) disposizioni dirette a rafforzare i requisiti di trasparenza in modo tale che l’investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.
Tale disciplina dei FCM e dei relativi gestori si inserisce nel nostro ordinamento nel contesto della regolamentazione della gestione collettiva del risparmio e più nello specifico dalla Parte II, Titolo III del TUF, nonché dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia, dal Regolamento Intermediari e dal Regolamento Emittenti.
4. La disciplina di recepimento: il nuovo decreto
Sulla scorta di quanto detto, le principali modifiche proposte dal nuovo Decreto sono volte principalmente a:
- garantire la piena conformità dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, con particolare riferimento agli aspetti di responsabilità sulle informazioni fornite nel prospetto e di controllo e approvazione dello stesso;
- censire tutte le fattispecie sanzionatorie previste dal Regolamento Prospetto adeguando i minimi e i massimi edittali presenti nel TUF;
- mantenere in capo alla CONSOB i poteri regolamentari, di vigilanza, di indagine e sanzionatori come previsti dal TUF;
- rivedere la disciplina sulle esenzioni dall’obbligo di pubblicare il prospetto;
- aggiornare le disposizioni in tema di whistleblowing al fine di includere le norme del Regolamento Prospetto tra quelle oggetto dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- integrare la definizione di FCM e identificare la Banca d’Italia e la CONSOB quali autorità nazionali di vigilanza competenti con riferimento alle disposizioni in tema (attribuendo i necessari poteri, nel rispetto del principio di finalità di riparto delle competenze);
- modificare la disciplina degli intermediari (Parte II del TUF) in tema di revisione legale, evidenziando che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto già incaricato della revisione legale dell’intermediario è circoscritto ai fondi di diritto italiano, anche se gestiti da soggetti esteri.
Per concludere, l’intervento del legislatore italiano fa sì che i mercati, gli strumenti finanziari, gli emittenti e gli investitori rispettino regole armonizzate al fine di garantire, per gli investitori, scelte di investimento consapevoli mediante i relativi adempimenti da parte degli emittenti (informativa prospetto) e per i mercati un controllo/monitoraggio prudenziale sui fondi comuni monetari per una maggiore stabilità degli stessi.