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Attualità

Recepimento SHRD 2: le proposte di modifica regolamentare poste in consultazione dalla Consob

12 Novembre 2019

Avv. Roberta Pierantoni, Studio Biscozzi Nobili Piazza

Di cosa si parla in questo articolo

1. Quadro normativo di riferimento

Ai fini del completamento del processo di attuazione, nell’ordinamento nazionale, delle disposizioni dettate dalla direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2, “SHRD 2” o “Direttiva”) – che ha modificato la direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate nei mercati regolamentati europei[1] – lo scorso 31 ottobre la Consob ha posto in pubblica consultazione, sino al 1° dicembre p.v., le proposte di modifica alla propria normativa regolamentare che a seguito delle novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 49/2019 entrato in vigore in data 10 giugno 2019 (“Decreto”)[2], è chiamata ad adottare entro il prossimo 7 dicembre.

Le disposizioni dettate dalla SHRD 2 – volte a migliorare la governance delle società quotate tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli stessi[3] – sono state infatti recepite dal nostro legislatore con il Decreto che ha modificato, tra l’altro, la disciplina delle operazioni con parti correlate dettata dall’art. 2391-bis del codice civile, la disciplina della remunerazione degli amministratori e del management delle società quotate dettata dall’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. – “TUF”) e quella dell’identificazione degli azionisti dettata dall’art. 83-duodecies del TUF, oltre ad aver aggiornato il regime sanzionatorio ed aver introdotto ex novo la disciplina sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi nonché dei consulenti di voto (c.d. proxy advisors), dettata nella nuova Sezione I-ter [4] della Parte IV (“Disciplina degli Emittenti”), Titolo III (“Emittenti”), Capo II (“Disciplina delle società quotate”) del TUF[5].

Tra le modifiche normative introdotte dal Decreto, solo alcune richiedono alla Consob, in virtù della potestà regolamentare attribuitale dal legislatore, la revisione e/o l’integrazione di disposizioni attuative dettate nei propri regolamenti e nei relativi allegati. Le tempistiche dettate dal Decreto per l’adozione da parte di Consob delle modifiche regolamentari sono diversificate[6]; in particolare, ai sensi del terzo comma dell’art. 7 del Decreto, l’Autorità è chiamata ad adottare:

  • entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (i.e. entro il prossimo 7 dicembre), le modifiche conseguenti agli ulteriori poteri regolamentari che il nuovo terzo comma dell’art. 2391-bis del TUF le ha attribuito in materia di operazioni con parti correlate e quelle in materia di trasparenza dei gestori degli attivi e dei proxy advisors[7] disposte dal nuovo art. 124-novies del TUF, nonché quelle conseguenti alle modifiche legislative introdotte in tema di trasparenza delle remunerazioni all’art. 123-ter del TUF;
  • entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2012 del 3 settembre 2018 (i.e. entro il 3 settembre 2020), le revisioni e/o integrazioni delle disposizioni attuative in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni lungo la catena di detenzione dei titoli e relativi doveri degli intermediari.

L’approvazione di alcune delle modifiche regolamentari poste in consultazione richiede inoltre alla Consob, in conformità alle rispettive deleghe legislative, l’acquisizione dei pareri delle altre Autorità competenti; in particolare, Consob è chiamata ad acquisire i pareri: (i) di Banca d’Italia e Ivass, sulle modifiche regolamentari in materia di trasparenza delle remunerazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 7 e 8, del TUF; (ii) di Banca d’Italia, per la definizione di modalità e termini relativi all’adempimento dei doveri di trasparenza dei gestori di attivi previsti dall’art. 124-quinquies del TUF; (iii) di Banca d’Italia, IVASS e COVIP, per la definizione di modalità e termini concernenti le comunicazioni a cui i gestori di attivi sono tenuti nei confronti degli investitori istituzionali ai sensi dell’art. 124-septies del TUF.

2. I regolamenti Consob interessati dalle proposte di modifica in consultazione

Le proposte di revisione della propria regolamentazione illustrate da Consob nel documento posto in consultazione lo scorso 31 ottobre (“Documento di Consultazione”[8]) riguardano tre regolamenti adottati dall’Autorità; in particolare, Consob propone modifiche ed integrazioni: (i) al “Regolamento Operazioni con Parti Correlate”, adottato con delibera n. 17221/2010, aggiornato da ultimo con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile (“Regolamento OPC”); (ii) al “Regolamento Mercati”, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21028 del 3 settembre 2019 (“Regolamento Mercati”), nonché (iii) al “Regolamento Emittenti” adottato con delibera n. 11971/1999 e aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 (“Regolamento Emittenti”).

Regolamento Operazioni con Parti Correlate

Le modifiche proposte alle disposizioni attuative della disciplina in materia di operazioni con parti correlate dettate dal Regolamento OPC conseguono anzitutto alle nuove competenze che il legislatore ha attribuito in materia all’Autorità con l’introduzione del nuovo terzo comma nell’art. 2391-bis del codice civile; ciò al fine di renderle coerenti con le disposizioni dettate al riguardo dalla SHRD 2 (in larga parte già rispettate dalla disciplina regolamentare vigente). Con l’occasione del recepimento della Direttiva, la Consob propone inoltre di apportare alle disposizioni dettate dal Regolamento OPC alcune modifiche frutto dell’esperienza applicativa che l’Autorità ha maturato dal 2011 nelle sue attività di vigilanza sulla concreta applicazione del regolamento medesimo[9].

Regolamento Mercati

La proposta di modifica formulata al Regolamento Mercati interviene esclusivamente sul regime transitorio dettato dal terzo comma dell’art. 16 del regolamento (che individua le “condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società”) in merito all’adeguamento dei requisiti di composizione dell’organo amministrativo e dei comitati consiliari previsti dal comma 1, lett. d) dell’articolo per le società che divengono soggette ad attività di direzione e coordinamento[10].

Sulla base della disposizione transitoria vigente – dettata dal terzo comma dell’art. 16[11] – qualora la società quotata assuma lo status di società soggetta a direzione e coordinamento in corso di mandato del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, l’adeguamento della governance ai requisiti dettati dall’art. 16 può essere rinviato fino al rinnovo successivo dell’organo gestorio anche se quello in carica presenta un numero di amministratori indipendenti sufficienti per rispettare le condizioni imposte dalla norma.

Al fine di evitare il rinvio immotivato nel tempo dell’applicazione delle norme connesse al nuovo status di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, la Consob ha ritenuto di proporre la modifica del terzo comma dell’art. 16 del Regolamento Mercati prevedendo un termine di trenta giorni per l’adeguamento della composizione dei comitati qualora la società che diviene soggetta all’attività di direzione e coordinamento disponga già di un numero di amministratori indipendenti sufficienti per rispettare la previsione di cui al comma 1, lett. d) dell’art. 16 del Regolamento Mercati.

“Regolamento Emittenti”

Il Documento di Consultazione propone di emendare il Regolamento Emittenti anzitutto con riguardo alle disposizioni sulla trasparenza delle remunerazioni dettate dall’art. 84-quater che disciplina il contenuto della “Relazione sulla Remunerazione” (ora denominata dall’art. 123-ter del TUF “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”) e dallo Schema 7-bis dell’Allegato 3A al regolamento medesimo che indica in modo analitico i criteri da seguire nella redazione di detta relazione. Ciò al fine di allinearne il testo alle modifiche introdotte dal legislatore all’art. 123-ter del TUF che, recependo gli articoli 9-bis e 9-ter della Direttiva, ha apportato rilevanti novità in tema di remunerazione, prime fra tutte la trasformazione della natura del voto che i soci sono chiamati ad esprimere sulla politica di remunerazione da consultiva a vincolante e l’introduzione del voto (di natura consultiva) sui compensi corrisposti ad amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio concluso, riportati nella seconda sezione della relazione.

Le modifiche al Regolamento Emittenti proposte da Consob prevede poi l’introduzione del nuovo Capo III-ter denominato “Trasparenza dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto”, collocato nell’ambito della Parte III (“Emittenti”), Titolo IV (“Diritti di voto”) del regolamento. In attuazione della nuova disciplina della trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori degli attivi e dei proxy advisors introdotta dagli articoli 124-quater e seguenti del TUF, le quattro nuove norme regolamentari proposte dalla Consob nel nuovo Capo III-ter (artt. 142-quinquies e seguenti) disciplinano le comunicazioni che i gestori di attivi sono tenuti a rivolgere al pubblico in merito alla politica di impegno di cui all’art. 124-quinquies del TUF e agli investitori istituzionali con i quali hanno concluso accordi di gestione (artt. 143-sexies e143-septies), nonché le comunicazioni al pubblico da parte dei proxy advisors (art.143-octies).

 

 


[1] Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 recepita nel nostro ordinamento, a livello primario, dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 entrato in vigore il 20.03.2010.

[2] Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante “Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 134 del 10.06.2019. Per un commento al Decreto si rinvia ad Assonime, Il recepimento della direttiva shareholder right II nell’ordinamento italiano, Circolare n. 21 del 4 novembre 2019.

[3] La SHRD 2 – direttiva di armonizzazione minima che prevede la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere deroghe o requisiti più stringenti, in considerazione delle specificità del diritto societario nelle diverse giurisdizioni dell’Unione Europea – fa parte del pacchetto di misure previste della Commissione Europea nel “Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili” di cui alla Comunicazione del 12 dicembre 2012 consultabile on-line all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0740&from=IT.

[4] La nuova sezione, rubricata “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto”, si articola in sei nuovi articoli che vanno dall’art. 124-quater all’art. 124-novies.

[5] In attuazione della SHRD 2 il Decreto ha inoltre apportato modifiche alla disciplina della trasmissione delle informazioni lungo la catena degli intermediari e in tema di agevolazioni dell’esercizio dei diritti di voto, attribuendo alla Consob nuovi poteri regolamentari al riguardo.

[6] I termini dettati dal Decreto per l’adozione delle disposizioni di attuazione da parte dei Consob sono di natura ordinatoria e non perentoria.

[7] La competenza a dettare la disciplina regolamentare attuativa degli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali previsti dagli articoli 124-quinquies e 124-sexies del TUF è attribuita dall’art. 124-novies, terzo comma del TUF all’IVASS e dalla COVIP le quali saranno dunque chiamate ad adottare le relative disposizioni regolamentari secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime Autorità.

[8] Il documento è pubblicato sul sito internet di Consob all’indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica
/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso.

[9] Per una puntuale ed esaustiva trattazione delle proposte di modifica al Regolamento OPC in consultazione si rinvia a P. Valensisee I. Bui, Operazioni con parti correlate: le nuove disposizioni Consob di recepimento della SHRD 2 in corso di consultazione, Novembre 2019, pubblicato lo scorso 8 novembre 2019 su questa rivista.

[10] Nel definire dette condizioni, l’art. 16 del Regolamento Mercato richiede, tra l’altro, alle società quotate soggette a direzione e coordinamento di avere un comitato controllo e rischi costituito da soli amministratori indipendenti e, qualora costituisca altri comitati raccomandati dall’autodisciplina, di assicurarne la composizione con soli amministratori indipendenti; per il caso in cui la società controllante sia quotata (gruppo piramidale), viene inoltre richiesto alla controllata quotata soggetta ad attività di direzione e coordinamento della controllante, la presenza di un organo amministrativo composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

[11] Il comma 3 dell’art. 16 del Regolamento Mercati prevede poi che le società quotate che divengono soggette all’attività di direzione e coordinamento “si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.”

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