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Attualità

Start up innovative: le misure di agevolazione della Legge di bilancio 2019

4 Aprile 2019

Elisabetta Costanza Pavesi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Associate, Giulia Zoppis, Avvocato, Associate, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Legge n. 145/2018 (c.d.Legge di Bilancio 2019) sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolativo previsto per gli investimenti in start up innovative, originariamente introdotto per effetto dell’art. 29 del D.L. n. 179/2012[1] con l’obiettivo di agevolare, attraverso la c.d. leva fiscale, gli investimenti di capitali privati effettuati sia da parte di soggetti passivi dell’IRPEF che di soggetti passivi dell’IRES. La Legge di Bilancio 2019, pur non avendo modificato le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’agevolazione, ha tuttavia apportato alcune modifiche principalmente volte ad incrementare la misura del beneficio accordato.

A titolo di inquadramento, appare utile richiamare i tratti di principale interesse dell’agevolazione, che si sostanzia nel riconoscimento del diritto alla detrazione – per i soggetti passivi IRPEF – ovvero alla deduzione – per i soggetti passivi dell’IRES – dal reddito imponibile delle somme investite in start up innovative, con un tetto massimo di investimento agevolabile pari a Euro 1.000.000 per la prima categoria di beneficiari[2] e a Euro 1.800.000 per la seconda.

Ai fini dell’applicazione del regime agevolativo è richiesto che a beneficiare dell’investimento siano start up innovative “qualificate”, dotate cioè dei requisiti specificamente individuati dalla normativa applicabile[3]. In particolare, deve trattarsi di società fiscalmente residenti in Italia o in un Paese UE o SEE[4], costituite da meno di 60 mesi, le cui azioni o quote non siano quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Deve inoltre trattarsi di società che non hanno distribuito utili e che si siano impegnate a non distribuirne per tutta la durata del regime agevolativo, non costituite all’esito di operazioni di fusione, scissione, cessione d’azienda o di ramo di azienda, ed il cui valore della produzione annua, a decorrere dal secondo anno di attività, non sia superiore a Euro 5.000.000. Affinché, poi, possano essere qualificate come innovative è richiesto non soltanto che tali società abbiano come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ma altresì che integrino specifiche condizioni, fra loro alternative, indicative del livello di specializzazione dell’attività svolta[5].

La misura dell’agevolazione è progressivamente aumentata, attestandosi, per gli esercizi dal 2013 al 2016, al 19% per i soggetti passivi dell’IRPEF e al 20% per i soggetti IRES, per poi essere portata al 30% (in relazione ad entrambe le categorie di beneficiari) per le annualità 2017 e 2018. Per effetto dell’art. 1, co. 218, della Legge di Bilancio 2019 è stata ulteriormente incrementata la misura dell’agevolazione spettante a fronte dell’investimento effettuato. In particolare, l’aliquota dell’investimento agevolabile, su base annua, è stata innalzata al 40% per il solo esercizio 2019, senza alcuna modifica delle soglie massime di investimento agevolabile.

Con la Legge di Bilancio 2019 è stata poi introdotta un’ulteriore rilevante novità relativamente alla misura dell’investimento agevolabile, applicabile con esclusivo riferimento ai soggetti IRES diversi da società qualificabili come start up innovative. Per tali soggetti è stato introdotto, per il 2019, il diritto alla deduzione del 50% delle somme impiegate nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative, purché a seguito dell’acquisizione l’investimento sia mantenuto per un periodo minimo di tre anni[6].

La Legge di bilancio 2019 non ha peraltro apportato novità relativamente alla nozione di investimento agevolabile, che continua ad essere rappresentato da: (i) conferimenti in denaro iscritti al capitale sociale e alla riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative; (ii) investimenti in quote di OICR che investono prevalentemente in start up innovative; (iii) compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale[7]; (iv) conversione di obbligazioni convertibili in quote di start up innovative; (v) incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni italiane (relativamente alle start up innovative non residenti). Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare di investimenti non superiore a Euro 15.000.000 che ogni start up innovativa abbia ricevuto nei periodi d’imposta di vigenza del regime.

L’investimento agevolabile, che può essere effettuato sia direttamente che indirettamente[8], deve avere una durata minima di tre anni. L’art. 6 del D.M. 25 febbraio 2016 individua quali cause di decadenza dal beneficio le seguenti fattispecie: (i) la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati; (ii) la riduzione del capitale e la ripartizione delle riserve o di altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative (ovvero delle altre società che investono prevalentemente nelle start up innovative le cui azioni o quote non siano quotate); (iii) il recesso ovvero l’esclusione degli investitori; (iv) la perdita di uno dei requisiti previsti per la configurabilità di una start up innovativa. Al verificarsi di tali ipotesi, l’investitore decaduto deve restituire il risparmio di imposta fruito a fronte della detrazione o della deduzione accordata[9], unitamente agli interessi legali.

L’efficacia (e dunque l’effettiva possibilità di fruire) delle misure introdotte per effetto della Legge di Bilancio 2019 relativamente agli investimenti in start up innovatile è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, necessaria, ex art. 108 del TFUE, per verificare la compatibilità della disciplina agevolativa con il mercato interno.

Si segnala, infine, che lo Schema di decreto-legge del 22 marzo 2019 recante le misure urgenti per la crescita economica ipotizzava il riconoscimento a favore delle start up innovative di un credito di imposta pari al 50% del costo sostenuto per le assunzioni di personale altamente qualificato, con l’obbiettivo di migliorare le competenze tecniche e manageriali delle stesse. Tale misura è stata tuttavia espunta dalla successiva versione del medesimo Schema di decreto-legge datata 2 aprile 2019.



[1] Convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, L. n. 221/2012.

[2] Così stabilita ai sensi dell’art. 1, co. 66, della L. n. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) in luogo della precedente soglia pari a Euro 500.000.

[3] Si veda, in particolare, quanto disposto dall’art. 25 del D.L. n.179/2012.

[4] Purché abbiano in Italia una sede produttiva o una filiale.

[5] Ai sensi dell’art. 25, co. 2, lett. h), del D.L. 179/2012 le start up innovative agevolabili devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: (i) spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione; (ii) impiego di personale altamente qualificato (almeno 1/3 in possesso di dottorato di ricerca o almeno 2/3 in possesso di laurea magistrale); (iii) titolarità di almeno una privativa industriale direttamente inerente all’oggetto sociale o all’attività di impresa.

[6] In assenza di una specifica previsione normativa, resta dubbia la possibilità di estendere anche alle PMI Innovative le modifiche agli incentivi all’investimento in start up innovative introdotte per effetto della Legge Bilancio 2019.

[7] Ad eccezione di quelli derivanti da cessioni di beni o da prestazioni di servizi diverse da prestazioni lavorative e work for equity.

[8] Rilevano ai fini dell’agevolazione gli investimenti indiretti effettuati tramite OICR istituiti in Italia o in un Paese UE o SEE nonché attraverso società di capitali non quotate, purché si tratti di soggetti che investono prevalentemente in start up innovative. Il D.M. 25 febbraio 2016 attuativo del regime fiscale agevolato ha precisato però che, nel caso di investimenti indiretti, l’accesso all’agevolazione è precluso per OICR e società che investono prevalentemente in start up innovative in relazione ad investimenti propri.

[9] L’art. 6, co. 3, del D.M. 25.02.2016, cui si rimanda, fornisce un elenco esaustivo di fattispecie il cui verificarsi non comporta la decadenza dall’agevolazione.

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