L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con i provvedimenti nn. 26183 e 26184 del 29 settembre u.s., pubblicati il successivo 17 ottobre 2016, ha sanzionato due compagnie aeree low cost – Norwegian Air Shuttle ASA e S.C. Blue Air-Airline Management Solution S.r.l.– per aver posto in essere altrettante pratiche commerciali scorrette e violazioni dell’art. 62 del Codice del Consumo. In particolare, è la prima volta che l’AGCM fa applicazione della norma da ultimo menzionata, introdotta nel nostro ordinamento con la novella del 2014.
Va ricordato che nei provvedimenti con i quali erano stati avviati i due procedimenti (PS9235 e PS10076), l’Autorità aveva ipotizzato soltanto l’inosservanza del divieto di cui agli articoli 20 e ss. del Codice del Consumo, contestando, in particolare, come la prima indicazione dei prezzi dei biglietti aerei offerti non includesse la commissione per il pagamento con carta di credito (c.d. credit surcharge), automaticamente addebitata ai consumatori al termine del processo di prenotazione e acquisto on line, indipendentemente dalla tratta selezionata, dal numero di biglietti acquistati o di passeggeri.
Successivamente, l’AGCM aveva però deciso di estendere oggettivamente i due procedimenti considerati, censurando anche la violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, così come novellato dal D. Lgs. del 21 febbraio 2014 n. 21, con cui il nostro ordinamento ha recepito la direttiva 2011/83 UE, prevedendo che “i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”.
A seguito delle istruttorie svolte, l’Agcm ha accertato gli illeciti ipotizzati, rilevando che le modalità di pagamento previste sulle pagine web delle due compagnie aeree presentavano, all’inizio del processo di prenotazione e, dunque, al momento del primo contatto con il consumatore, un’indicazione dei prezzi dei biglietti offerti senza alcuni elementi di costo che, col proseguire nel processo di prenotazione e al momento del pagamento, venivano invece addebitati all’acquirente.
Su tali basi, con riferimento alle condotte poste in essere sino alla novella dell’art. 62 del Codice del Consumo (i.e. 13 giugno 2014), l’Autorità ha ritenuto di fare applicazione del proprio orientamento costante, confermato dal giudice amministrativo (cfr., ex pluribus, cfr., tra tutti, i casi PS3773, PS7505, PS9670; in giurisprudenza, cfr. C.d.S. 24 settembre 2012, n. 5073; TAR Lazio 12 aprile 2012, n. 3318), secondo cui la falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo nelle pubblicità e/o all’inizio del processo di prenotazione/acquisto on line attraverso lo scorporo ex ante dalla tariffa di supplementi di spesa non eventuali, inevitabili e prevedibili – perché interni al controllo del vettore –, induce in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivo del servizio offerto e perciò costituisce una pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha infatti ritenuto che la disciplina del Codice del Consumo imponga che il prezzo completo e finale del prodotto venduto sia chiaramente indicato in modo immediato e percepibile al consumatore, così da garantire allo stesso un confronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai vari vettori. Tale principio trova conferma anche nella Legge del 31 gennaio 2007 n. 70, secondo cui “sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi”, nonché nel Regolamento Ce n. 1008/2008 e nella recente sentenza della Corte di Giustizia nel caso Air Berlin in cui il Giudice europeo ha statuito che “nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione” (Causa C-573/13).
Con riferimento alle condotte successive al 13 giugno 2014, invece, l’Autorità ha deciso di azionare per la prima volta l’art. 62 del medesimo Codice del Consumo, il quale ha disposto il divieto assoluto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista che opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre all’acquirente (il consumatore) spese per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento quale, ad esempio, le carte di credito. Con la disposizione in questione, il legislatore ha inteso vietare, in via generale, l’imposizione da parte dei professionisti e nei riguardi dei consumatori, di spese per l’uso di un determinato strumento di pagamento. In questa ottica, “gli strumenti di pagamento” rappresentano un genus della famiglia dei “mezzi di pagamento”, al cui interno è presente, di certo, anche la specie “carte di pagamento”. Solo nei casi espressamente stabiliti, è possibile per il professionista applicare una maggiorazione, tale però da non superare i costi effettivamente sostenuti dal medesimo professionista. Allo stato attuale, tuttavia, non è stata introdotta nel nostro ordinamento alcuna deroga al citato precetto per cui, fermo restando che i beneficiari possono proporre riduzioni di prezzo ai pagatori, sui beni e servizi commercializzati, a fronte dell'utilizzo di specifici strumenti di pagamento, deve ritenersi che il divieto sia generalizzato senza eccezione alcuna
Su tali premesse, l’Autorità ha imposto a Norwegian Air Shuttle ASA sanzioni amministrative pari a Euro 100.000 ed Euro 150.000, rispettivamente per la violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette e dell’art. 62 del Codice del Consumo, sull’assunto che si tratta della terza compagnia low cost d’Europa, della notevole durata degli illeciti considerati e valorizzando il parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), che aveva evidenziato l’idoneità della pratica a raggiungere un numero considerevole di consumatori. La stessa ha invece imposto a S.C. Blue Air-Airline Management Solution S.r.l., sulla base dei medesimi titoli, sanzioni pari a Euro 130.000 ed Euro 170.000, ritenendo l’impresa un importante operatore low cost, ma valorizzando al contempo che, subito dopo l’avvio del procedimento istruttorio, la stessa aveva reso il proprio sito internet conforme alle disposizioni in tema di tutela del consumatore.