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Attualità

Il riporto indietro delle perdite quale misura di sostegno COVID-19

26 Maggio 2021

Andrea Vasapolli, Partner, Vasapolli & Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Pressoché la totalità degli ordinamenti consentono alle imprese di compensare le perdite di un esercizio con i redditi degli esercizi successivi (Loss Carry-Forward), riducendo così il reddito imponibile di tali periodi d’imposta; taluni Paesi consentono anche, in via ordinaria, di compensare le perdite di un esercizio con i redditi conseguiti in (uno o più degli) esercizi precedenti (Loss Carry-Back), dal che consegue il diritto di ottenere il rimborso delle imposte pagate per tali esercizi[1].

A fronte della crisi economica che ha colpito le imprese per effetto della pandemia di COVID-19, molti Paesi hanno esteso il regime di Loss Carry-Back già vigente[2] ovvero lo hanno introdotto quale misura di sostegno finanziario straordinario alle imprese[3].

Mentre il mero riporto in avanti delle perdite a compensazione di utili futuri consente alle imprese di conseguire solo negli anni a venire, quando saranno nuovamente redditizie, un risparmio di imposte e quindi un supporto in termini di liquidità, il consentire invece il riporto indietro delle perdite offre a molte imprese, soprattutto di piccole e medie dimensione che di norma hanno una ridotta capacità di assorbire o finanziare le perdite, uno strumento di sostegno finanziario immediato per fare fronte alla situazione di crisi conseguente alla pandemia.

La Commissione Europea, preso atto del fatto che:

  • alcuni Stati membri hanno già introdotto o annunciato misure che consentono il riporto delle perdite a esercizi precedenti per l’esercizio fiscale 2020;
  • il riporto delle perdite a esercizi precedenti ha il vantaggio di agevolare solo le imprese redditizie negli anni precedenti la pandemia, il che significa che tale prassi andrebbe in linea di massima a sostegno delle sole imprese “sane”;
  • l’applicazione di un simile provvedimento in modo non omogeneo tra i diversi Paesi dell’Unione Europea comporterà l’insorgere di condizioni di disparità tra le imprese;
  • consentire il loss carry-back quale misura di sostegno straordinario avrebbe un impatto solo temporaneo sui bilanci degli Stati, in quanto se da un lato le imprese ottengono i soldi immediatamente, quando ne hanno più urgentemente bisogno e non devono quindi aspettare fino a quando sarebbero in grado di utilizzare le loro perdite a fronte di futuri debiti d’imposta, dall’altra il riporto delle perdite a esercizi precedenti ridurrà i riporti delle perdite attuali nei periodi futuri, il che attenuerà l’impatto sul futuro gettito fiscale degli Stati, gettito che avrà inoltre un ulteriore beneficio dalle imposte che saranno pagate dalle imprese che, grazie alle misure di sostegno, saranno rimaste attive e torneranno ad essere redditizie,

con la Raccomandazione (UE) 2021/801 del 18 maggio 2021 ha esortato gli Stati membri a consentire il riporto a esercizi precedenti delle perdite maturate negli esercizi colpiti dalla pandemia.

Con tale raccomandazione, in particolare, ha definito un approccio coordinato per il trattamento delle perdite subite dalle imprese negli esercizi 2020 e 2021, in modo da contribuire a garantire condizioni di parità per le imprese in tutta l’Unione Europea.

Le regole definite dalla Commissione Europea sono le seguenti:

  • gli Stati membri dovrebbero consentire alle imprese il riporto delle perdite degli esercizi 2020 e 2021 indietro almeno all’esercizio 2019;
  • il periodo di riporto indietro delle perdite può essere esteso fino agli esercizi 2017 e 2018, arrivando così a consentire la compensazione delle perdite degli esercizi 2020 e 2021 con gli utili già assoggettati a imposizione nel triennio 2017 – 2019;
  • le imprese dovrebbero poter richiedere immediatamente il riporto ad esercizi precedenti delle perdite che stimano subiranno durante l’esercizio 2021, senza attendere la fine dell’anno e quindi senza attendere che tali perdite risultino da un bilancio approvato e dalla correlata dichiarazione dei redditi (che per l’esercizio 2021 sarà presentata solo nell’autunno del 2022);
  • al fine di consentire solo ad imprese “sane” di beneficiare di tale norma agevolativa, per poter beneficiare del riporto indietro delle perdite le imprese non devono avere subito perdite in nessuno degli esercizi precedenti i cui redditi imponibili possono essere compensati con le perdite realizzate (per cui, se viene concesso il massimo riporto indietro, in nessuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019);
  • al fine di limitare le ripercussioni sui bilanci nazionali l’importo della perdita da riportare indietro dovrebbe essere limitato dagli Stati membri e la Commissione indica in tre milioni di euro l’importo massimo che dovrebbe essere ammesso per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021.

Quella proposta dalla Commissione Europea è una raccomandazione di grande rilevanza che avrebbe certamente un impatto positivo soprattutto sulle PMI, molte delle quali operano in settori economici che hanno dovuto chiudere a causa delle misure sanitarie per cui, pur essendo stabilmente redditizie, hanno maturato nel 2020 e nel 2021 perdite straordinarie per molte di loro non sostenibili.

È davvero auspicabile, quindi, che anche il nostro Paese legiferi coerentemente con tale raccomandazione, anche per non mettere le imprese italiane in una condizione di svantaggio rispetto alle imprese degli altri Paesi dell’Unione Europea.

Poiché il cronico ritardo dello Stato nell’erogazione dei rimborsi delle imposte renderebbe inutile un simile provvedimento, il credito corrispondente alle imposte per le quali maturerebbe il diritto al rimborso dovrebbe essere compensabile con qualunque pagamento dovuto verso lo Stato o Enti pubblici e quindi dovrebbe essere compensabile con il pagamento dovuto per qualunque imposta o tassa, ritenute e contributi.


[1] Ad esempio, in conformità a quanto previsto nella sezione 37 del Corporation Tax Act (CTA) 2010, nel Regno Unito una società che realizza una perdita in un periodo d’imposta può chiedere di compensare la stessa con il reddito conseguito nei 12 mesi precedenti a condizione che abbia svolto nei due periodi d’imposta la medesima attività.

[2] Ad esempio il Regno Unito ha esteso il periodo di riporto delle perdite da uno a tre anni per perdite fino a 2 milioni di sterline maturate in esercizi chiusi nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2022.

[3] Come ha fatto ad esempio l’Australia con la legge “Treasury Laws Amendment (A Tax Plan for the COVID-19 Economic Recovery) Bill 2020”.

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