Con la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021 (la “Circolare”) l’Agenzia delle entrate ha pubblicato le linee guida 2021 per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale, nonché per la gestione del contenzioso tributario, della consulenza e dei servizi ai contribuenti.
Dopo un silenzio di diversi mesi, l’Amministrazione finanziaria torna dunque ad occuparsi di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale e, sulla base dell’ormai noto canovaccio, pone obiettivi diversificati per macrocategoria di contribuenti.
In specie, nel 2021, per espressa indicazione dell’Agenzia delle entrate, i c.d. Grandi contribuenti saranno oggetto di attenzione da parte degli Uffici se “presentano un maggiore rischio fiscale” o se “non esprimono comportamenti collaborativi e trasparenti”, laddove la propensione all’instaurazione di un rapporto collaborativo con l’Amministrazione finanziaria potrà desumersi, ad esempio, dall’adesione a regimi collaborativi o dalla presentazione di specifiche istanze di interpello. In relazione a tale ultimo aspetto, verrà effettuata una specifica verifica in merito all’effettivo rispetto della soluzione interpretativa resa in risposta alle istanze entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IVA.
Inoltre, nel 2021, i Grandi contribuenti saranno destinatari di un’attività “pilota” di controllo circa la corretta applicazione della neoistituita imposta sui servizi digitali[1], con particolare riguardo ai relativi aspetti contabili, dichiarativi e di versamento.
Per le PMI, stando alle indicazioni della Circolare, l’attività di controllo si concentrerà sui soggetti che hanno fruito dei diversi regimi agevolativi istituiti, dal 2020 ad oggi, per fare fronte alla crisi economica generata dalla pandemia[2]. In questo contesto, considerato l’elevato disvalore sociale a danno della collettività di un eventuale utilizzo abusivo degli stessi, verrà posta particolare attenzione al recupero dei contributi a fondo perduto indebitamente fruiti, all’indebito utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione e all’indebito utilizzo di benefici e incentivi fiscali. Le PMI, inoltre, saranno oggetto di monitoraggio in relazione all’utilizzo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo[3].
Gli enti non commerciali e le Onlus, invece, saranno oggetto di attenzione al fine del recupero delle agevolazioni eventualmente indebitamente fruite abusando della qualifica di enti non profit ovvero all’individuazione di quei comportamenti che potrebbero celare finalità lucrative.
Infine, saranno perseguite con particolare attenzione le violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale[4], la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale, il mancato rispetto degli accordi per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box[5], e , più in generale, le frodi in materia di IVA intracomunitaria, le frodi realizzate mediante l’utilizzo in compensazione di crediti artificiosamente creati, di lettere d’intento ideologicamente false o di fatture nei confronti di esportatori abituali senza addebito dell’IVA, nonché tutte le strategie di pianificazione fiscale aggressiva.
Se, sotto il profilo sostanziale, la Circolare è in linea con gli indirizzi già adottati nelle precedenti annualità, diverse considerazioni possono essere effettuate con riguardo alle indicazioni di natura procedimentale e processuale. Invero, al di là della (prevedibile) preferenza per la gestione delle attività istruttorie e processuali in modalità telematica, l’Amministrazione finanziaria ha esplicitato un impegno di tempestività nell’erogazione dei rimborsi fiscali e nella gestione dei contributi a fondo perduto, comprese le autotutele, al fine di restituire ai contribuenti la liquidità necessaria a contrastare gli effetti causati dall’emergenza epidemiologica.
Inoltre, preso atto della necessità di impiegare diverse risorse nell’attività di servizio e assistenza al contribuente (attività nel cui ambito rientra l’erogazione dei rimborsi di cui sopra)[6] è previsto che la gestione del contenzioso tributario da parte degli Uffici dovrà essere condotta effettuando un’attenta valutazione, nella fase precontenziosa e contenziosa, della sostenibilità della pretesa erariale e incentivando il ricorso agli strumenti deflativi del contenzioso (e.g., mediazione/conciliazione giudiziale).
Così come strutturata, dunque, la Circolare tradisce il proposito di garantire tutela alle fasce di contribuenti maggiormente colpiti dai danni economici della pandemia, perseguendo specularmente con particolare incisività quei contribuenti che abbiano illegittimamente (o peggio fraudolentemente) beneficiato delle molteplici agevolazioni concesse in forza della situazione emergenziale. Sarà tuttavia solo l’effettiva ripresa dell’attività accertativa a dare evidenza del concreto recepimento di tali indicazioni.
[1] Si fa riferimento all’imposta introdotta ex art. 1, commi da 35 a 50, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile a partire dal periodo d’imposta 2020.
[2] La Circolare menziona l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Rilancio» contributo a fondo perduto); l’articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. «Agosto» contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici); l’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. «Ristori» contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive); l’articolo 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto «Ristori bis» contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020); l’articolo 1 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. decreto «Ristori ter»); l’articolo 6 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. decreto «Ristori quater»); la legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 137 del 2020, nel cui testo sono confluiti il Ristori bis, il Ristori ter, il Ristori quater, contestualmente abrogati; l’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (c.d. decreto «Natale»); l’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto «Sostegni»).
[3] Nella Circolare si afferma che, con riferimento al credito per ricerca e sviluppo, “è stato riscontrato, in numerosi casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito. Inoltre, sono state riscontrate posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura agevolativa. Tali incoerenze (…) sono individuabili quando l’attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna all’azienda, è difficilmente compatibile con l’attività economica dichiarata, con la struttura organizzativa dell’impresa, con l’assenza di costi per l’attività di ricerca e sviluppo interna, negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta, ecc.”.
[4] Cfr. D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
[5] Cfr. articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
[6] Nella Circolare è precisato che “La necessità di accordare priorità alle lavorazioni relative ai servizi e ai rimborsi ai contribuenti rende opportuno calibrare, in maniera equilibrata, le risorse da destinare alle attività di controllo per il 2021, anche e soprattutto in considerazione della revisione degli obiettivi di budget assegnati. Quindi, la strategia del controllo dovrà essere improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni rilevanti, abbandonando rilievi di carattere meramente formale, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo coniugando il principio di equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa”.