Con Risposta n. 580 del 6 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione separata dell’IVA per i soggetti che esercitino più attività nell’ambito della stessa impresa.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, l’articolo 36, terzo comma, primo periodo, del Decreto IVA, prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate.
Ai fini della nozione di «più attività nell’ambito della stessa impresa, il riferimento alla classificazione ATECO, pur costituendo un criterio utile ed adottabile in via principale, non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili ai sensi dello stesso articolo 36, terzo comma.
Dovranno invece sussistere criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività, con la possibilità di determinare l’effettiva quota di utilizzo nell’ambito delle diverse tipologie di operazioni.
Infatti, evidenzia l’Agenzia, l’interpretazione e l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633 devono assicurare al contribuente, che ordinariamente acquisti beni e servizi specificamente destinati allo svolgimento sistematico di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, di determinare l’imposta detraibile in termini più specifici e maggiormente rispondenti all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi acquistati, in armonia con il principio di neutralità dell’IVA che costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dal diritto dell’Unione europea.