Con Risoluzione n. 57/E del 7 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale, prevista dall’Articolo 1, commi da 233 a 243 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di Bilancio 2021).
In via preliminare l’Agenzia delle Entrate osserva che le norme di cui ai commi da 233 a 243 hanno introdotto una disciplina agevolativa che consente la trasformazione in credito d’imposta di determinate attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2021
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che la disciplina in esame sia applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, fermo restando che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto. Quindi, se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva.