Con Risposta n. 557 del 25 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) in materia di efficientamento energetico dell’immobile sprovvisto di riscaldamento.
Sul punto, evidenzia l’Agenzia, il comma 1-quater dell’art. 119 del decreto legge Rilancio ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Al riguardo, continua l’Agenzia, per gli interventi di efficientamento energetico deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l’Istante è esonerato dal produrre l’A.P.E. iniziale.
La mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento risulta essere una condizione preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico previsti dalla disciplina dell’ecobonus.