Con risposta n. 435 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una valutazione antiabuso di una operazione di scissione parziale non proporzionale, escludendo profili elusivi.
In particolare, l’Agenzia ha analizzato un caso di scissione parziale asimmetrica di una società partecipata pariteticamente, ante scissione, dai quattro nuclei familiari riferibili, rispettivamente, a quattro fratelli, a favore della beneficiaria neocostituita, alla quale saranno assegnati una parte dei terreni e dei fabbricati di proprietà della scindenda, oltre a 1/4 delle partecipazioni di minoranza detenute dalla medesima in altre società.
Per effetto della scissione, uno solo dei fratelli, riceverà la totalità delle partecipazioni nella beneficiaria neocostituita; tale circostanza, unitamente alle già avvenute cessioni di quote nelle altre tre società originariamente controllate dai quattro fratelli e dai rispettivi nuclei familiari, consentirà di separare il destino imprenditoriale del nucleo familiare riferibile al suddetto fratello da quello dei nuclei familiari riferibili agli altri tre fratelli.
Ciò premesso, secondo l’Agenzia delle Entrate tale l’operazione di scissione parziale asimmetrica non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, risultando atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività, al fine di separare il destino imprenditoriale del nucleo familiare riferibile ad uno dei fratelli da quello degli altri soci.
Tale soluzione presuppone, tuttavia, che l’operazione di scissione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell’articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.