Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 25-2021/PC dal titolo: “il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva con particolare riguardo all’oggetto del diritto”.
Il contributo affronta la tematica del controllo esercitabile dal notaio in sede di spedizione in forma esecutiva, con particolare riguardo all’oggetto del diritto consacrato nel titolo esecutivo, sia de iure condito, al fine di fornire utili indicazioni operative al notaio chiamato ad effettuare questa delicata valutazione (anche attraverso la disamina delle fattispecie maggiormente controverse), sia de iure condendo, tentando di valorizzare anche in questa prospettiva, non solo la disamina della dottrina e della giurisprudenza esistente in materia, ma anche l’esperienza maturata dal notariato nel corso del tempo in sede di applicazione di questo istituto.
Muovendosi nell’ambito di questa prospettiva di fondo, gli Autori, dopo aver evidenziato l’estrema genericità ed equivocità della contrapposizione fra esecutività in astratto ed esecutività in concreto, ritengono che il notaio, in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva, debba effettuare un controllo che: per un verso, non deve spingersi sino a verificare la sussistenza, al momento della spedizione, della certezza, liquidità ed esigibilità del diritto consacrato nel titolo (ossia la cd. esecutività in concreto); per altro verso, non può, però, neanche arrestarsi al controllo della sola forma dell’atto (che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., deve necessariamente essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata), dovendo, piuttosto, effettuare un controllo che ha ad oggetto anche il contenuto dell’atto, e segnatamente la conformazione dell’obbligazione (che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., deve necessariamente essere un’obbligazione al pagamento di una somma di denaro oppure alla consegna o al rilascio – rispettivamente – di un bene mobile o immobile).