Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 130-2020/T dal titolo: ipoteca “esattoriale” e surrogazione del terzo.
In particolare, evidenzia il notariato, l’operatività del meccanismo surrogatorio in relazione al rapporto d’imposta è pacificamente ammessa sia in dottrina che in giurisprudenza.
Sebbene l’obbligazione tributaria sia ascrivibile al genus delle obbligazioni di diritto pubblico, sotto il profilo “strutturale” non vi è alcuna differenza, con l’obbligazione civilistica fermo restando che la disciplina dell’obbligazione tributaria è di fonte legale.
Pertanto, continua il notariato, attesa anche l’identità strutturale e funzionale tra le ipotesi contemplate negli artt. 1201 e 1203 c.c., è dato ammettere, nell’ambito della riscossione coattiva tributaria, la surrogazione per volontà del creditore.
L’Agente della Riscossione è legittimato a porre in essere l’atto, quantomeno nei limiti in cui ciò è strumentale all’esercizio della sua funzione, anche in base alla specifica previsione di cui all’art. 49 del DPR 602/1973, e nel presupposto che non risulti violato il principio di “indisponibilità”. Ne deriva che il nuovo creditore subentrerà nel rapporto con i relativi accessori e garanzie non esclusa l’ipoteca iscritta ex art. 77 del DPR 602/1973.