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Operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e idoneità delle garanzie: prorogati i termini

17 Giugno 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 giugno 2021, l’indirizzo (UE) 2021/975 della Banca centrale europea del 2 giugno 2021 che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo alla permanenza in vigore delle misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie.

In particolare, evidenzia la BCE, per rispondere alla pandemia di COVID-19, il 7 e il 22 aprile 2020 il Consiglio direttivo ha adottato talune misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie con l’obiettivo di assicurare che le controparti dell’Eurosistema continuino ad essere in grado di mantenere e mobilitare sufficienti garanzie al fine di poter partecipare alle operazioni finalizzate all’immissione di liquidità dell’Eurosistema e che, pertanto, l’Eurosistema si trovi nella posizione di sostenere l’erogazione di credito all’economia dell’area dell’euro.

Tali misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie erano stabilite nelle modifiche apportate all’indirizzo BCE/2014/31 dall’indirizzo (UE) 2020/515 (BCE/2020/21) e dall’indirizzo (UE) 2020/634 (BCE/2020/29).

Le misure supplementari di cui alle modifiche apportate ai sensi di tale indirizzo dovrebbero applicarsi in via temporanea. Non era stata precisata alcuna data finale, con la motivazione che le misure avrebbero potuto essere revocate in qualsiasi momento. L’indirizzo (UE) 2020/634 (BCE/2020/29) prevedeva che le modifiche rimanessero in vigore fino al 29 settembre 2021, in quanto il Consiglio direttivo aveva stabilito che esse dovessero applicarsi fino alla prima data di rimborso anticipato nell’ambito della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) applicabile in quel momento.

Poiché l’indirizzo (UE) 2020/634 (BCE/2020/29) resta in vigore fino al 29 settembre 2021, l’indirizzo pubblicato in data odierna assicura che le disposizioni dell’indirizzo BCE/2014/31 interessate dalla modifica, in particolare l’articolo 8 ter e gli allegati II bis e II ter, continuino a rimanere in vigore dopo tale data.

Le banche centrali dell’Eurosistema ottemperano al presente indirizzo a decorrere dal 30 settembre 2021.


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