Con la risposta ad interpello n. 409 del 16 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a un fondo di investimento alternativo immobiliare italiano riservato di tipo chiuso percepiti da un OICR estero così come previsto dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 35.
Sul punto l’Agenzia evidenzia che ai fini della identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti (paese che deve essere “white list”), presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.
Nel caso di specie il fondo:
- è un private fund ai sensi della Private Funds Law delle Isole Cayman;
- presenta le caratteristiche peculiari dei fondi italiani;
- risulta registrato presso la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), requisito indispensabile per dar luogo alla propria attività di investimento;
- è istituito in un paese c.d. white list.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo non siano soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001.