Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021, la delibera Consob n. 21867 del 26 maggio 2021 recante modifiche al regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).
Le predette modifiche sono volte a semplificare il procedimento dinanzi all’ACF e a migliorarne il funzionamento ed in particolare:
- allineano la definizione di “intermediari”, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte a seguito delle più recenti modifiche del TUF;
- estendono espressamente l’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
- definiscono meglio l’ambito di operatività dell’ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- introducono, quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
- ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell’ACF;
- introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni;
- disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021.